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Articolo 3 bis Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Identitą digitale e Domicilio digitale

Dispositivo dell'art. 3 bis Codice dell'amministrazione digitale

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64 bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6 bis o 6 ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6 quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida(4).

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64 bis , di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza(4)(5).

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

2. [Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.](1)

3. [Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.](2)

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale(4).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18 bis(6).

4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario(4).

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto come documento nativo digitale ed è disponibile presso l'amministrazione(4).

4-quater. La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati(4).

4-quinquies. È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate(4).

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica(3).

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
(3) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(4) I commi 1-bis, 1-ter, 3-bis, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies sono stati modificati dall'art. 38, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
(5) Comma modificato dall'art. 27, comma 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
(6) Comma modificato dall'art. 30, comma 8-bis del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

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Consulenze legali
relative all'articolo 3 bis Codice dell'amministrazione digitale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. P. chiede
domenica 08/12/2024
“Buongiorno, mia moglie ha ricevuto dal comune di XXX 5 raccomandate con la richiesta di pagamento IMIS degli ultimi 5 anni con le relative sanzioni in quanto non pagato tutto il dovuto. Mia moglie è iscritta ad INAD dallo scorso luglio. Il comune, oltre alle sanzioni, mi ha addebitato anche i costi delle raccomandate.
Ho inviato una pec al comune chiedendo un annullamento dell'atto per un vizio di notifica, in quanto. avendo dichiarato il domicilio digitale, è diritto di mia moglie di ricevere le comunicazioni via pec.
Il comune mi ha risposto che l'utilizzo del domicilio digitale non è un obbligo ma una possibilità.
Vorrei sapere se quanto risposto dal comune è corretto, se ho possibilità di chiedere annullamento dell'atto o almeno che non mi siano imputati i costi delle raccomandate.”
Consulenza legale i 12/12/2024
Iniziando dalla prima domanda posta ossia se sia corretto quanto affermato dal Comune in merito alla validità dell’invio postale della sanzione, si noti che, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, l’invio delle comunicazioni della Pubblica Amministrazione deve avvenire tramite PEC.
Quanto alle notifiche alle persone fisiche, a partire dal 6 giugno 2023, è, inoltre, attivo l’INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali, istituito dall’art. 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, nel quale i cittadini – persone fisiche – possono eleggere il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, prima di procedere alla notifica di un atto, la Pubblica Amministrazione sarebbe tenuta a verificare l’esistenza nell’INAD del domicilio digitale del soggetto destinatario in quanto solo in assenza o mancato recapito della notifica digitale è possibile procedere con la notifica cartacea.
In risposta, invece, al suo secondo quesito relativo ossia alla possibilità di chiedere l’annullamento del provvedimento sanzionatorio notificato tramite raccomandate, premesso l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di notificare in via digitale i propri atti, va tenuto in considerazione che la normativa sopra citata non prevede alcuna nullità della notifica cartacea in luogo di quella digitale anche in presenza dell’elezione di domicilio presso l’INAD.
Infatti, la formulazione dell’art. 3-bis del CAD è stata modificata ed è stata eliminato il riferimento alla circostanza che “Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario”.
L’art. 3-bis, prevede, oggi, unicamente che la mancata notifica digitale debba essere valutata ai sensi dell’art. art. 18 bis del codice amm.ne digitale per l’irrogazione di eventuali sanzioni all’Amministrazione che non procede alla notifica digitale.
Cosicché, applicando le norme generali in materia di notificazioni, si può ritenere che, in linea con quanto affermato dal Comune, dal momento del perfezionamento della notifica con la consegna della raccomandata, avendo quest’ultima raggiunto il suo scopo di portare a conoscenza il contenuto dell’atto da notificare al destinatario, il provvedimento notificato produrrà i suoi effetti.


L. B. chiede
martedģ 29/10/2024
“Buongiorno,
negli ultimi mesi ho ricevuto dei verbali per violazione del codice della strada da vari comuni. Questi verbali mi sono stati recapitati con lettera raccomandata con ricevuta A.R. nonostante il sottoscritto dal 13.07.2023 abbia eletto il proprio indirizzo pec come domicilio digitale presso il sito di INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Pertanto ai sensi dell'art. 6 comma 1-quater del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m. e i. (CAD - Codice dell'amministrazione digitale) tale avviso doveva essermi trasmesso via pec e non via raccomandata A.R.
Ho pertanto contestato questa procedura agli Enti interessati inviando dalla mia PEC la dichiarazione di cui sopra di avere attivo il domicilio digitale, ribadendo che il loro invio tramite raccomandata AR cartacea non aveva valore legale e che chiedevo un nuovo invio dei verbali e bollettini per pagamento sanzioni con l’aggiornamento dell'importo totale depurato delle spese di notifica.
Chiedo pertanto se:
- è corretta la mia interpretazione di ritenere l’invio da parte delle Amministrazioni pubbliche di comunicazioni cartacee senza valore legale (Il Comune di Padova invece nella fattispecie mi ha risposto che: “Le comunico che, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero dell'Interno n.300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, la notifica mediante i mezzi ordinari anziche' a mezzo PEC e' da ritenersi comunque idonea a produrre gli effetti di legge; pertanto, la procedura non e' ripetibile. Sempre lo stesso provvedimento dispone comunque che non possano essere imputate al destinatario le spese di spedizione. Alla luce di quanto sopra, al fine di estinguere l'illecito, Le trasmetto in allegato due avvisi di pagamento decurtati dalle spese di notifica.”
Ho preso atto dell’esistenza di questa circolare ma ciò contrasta con la legge (D.Lgs n. 82 del 07.03.2005, art. 3 bis c. 4: “(...) A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il persona fisica esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (...)” e con l’art. 6 c. 1 del Decreto, che è una norma di rango superiore rispetto a una circolare.

- Finora quasi tutte le Amministrazioni pubbliche hanno accolto positivamente le mie comunicazioni via pec reinviandomi i bollettini di pagamento con importo da pagare depurato delle spese di notifica. Ma in caso non ricevessi positivo riscontro da parte delle Amministrazioni entro i ‘classici’ 60 giorni come mi dovrei comportare?
Quest’ultimo è il caso dell’unica Amministrazione che non mi ha risposto (la Regione del Veneto per sanzione mancato pagamento bollo auto). Ho ricevuto l’avviso con raccomandata AR il 17/08/2024 e il 03/09/2024 ho inviato la pec di contestazione con richiesta di reinvio tramite pec del bollettino sanzione e con depurazione delle spese di notifica. Da allora non ho più ricevuto notizie.

Grazie”
Consulenza legale i 15/11/2024
Iniziando dalla prima domanda posta ossia se sia corretto che l’invio delle comunicazioni della Pubblica Amministrazione – quali, in particolare, le sanzioni afferenti alla violazione del Codice della Strada – avvenga tramite PEC come previsto dal CAD, la risposta è affermativa.
Già il Decreto Interministeriale del 18 dicembre 2017 recante la “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”, pubblicato in GU Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018, aveva chiarito la portata applicativa delle norme del CAD che stabilisco l’obbligo di notifica digitale degli atti della Pubblica Amministrazione, stabilendo che “La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito”.

A ciò si aggiunga che a partire dal 6 giugno 2023, è attivo l’INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali, istituito dall’art. 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, nel quale i cittadini – persone fisiche – possono eleggere il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, prima di procedere alla notifica di un atto, la Pubblica Amministrazione sarebbe tenuta a verificare l’esistenza nell’INAD del domicilio digitale del soggetto destinatario in quanto solo in assenza o mancato recapito della notifica digitale è possibile procedere con la notifica cartacea.
Per tale ragione anche la circolare richiamata dal Comune di Padova, risalente al 2018, è da ritenersi superata dall’avvenuta attivazione dell’INAD che ha reso pienamente operative le disposizioni del CAD che prevedono l’obbligo di notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione ivi comprese le sanzioni amministrative.

In risposta, invece, al suo secondo quesito relativo alla valenza della notifica cartacea in assenza di un re-invio digitale, premesso l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di notificare in via digitale i propri atti, va tenuto in considerazione che la normativa sopra citata non prevede alcuna nullità della notifica cartacea in luogo di quella digitale anche in presenza dell’elezione di domicilio presso l’INAD.
Infatti, la formulazione dell’art. 3-bis del CAD è stata modificata ed è stata eliminato il riferimento alla circostanza che “Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario”.

L’art. 3-bis, prevede, oggi, unicamente che la mancata notifica digitale debba essere valutata ai sensi dell’art. art. 18 bis del codice amm.ne digitale per l’irrogazione di eventuali sanzioni all’Amministrazione che non procede alla notifica digitale.

Cosicché, applicando le norme generali in materia di notificazioni, si può ritenere che dal momento del perfezionamento della notifica con la consegna della raccomandata, avendo quest’ultima raggiunto il suo scopo di portare a conoscenza il contenuto dell’atto da notificare al destinatario, decorreranno i termini di legge per il pagamento della multa.