Corte cost. n. 307/2009
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per avere il ricorrente erroneamente indicato la norma impugnata, in quanto si tratta di errore materiale che non incide sulla corretta individuazione di essa. Infatti, posto che l'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. n. 26 del 2003, regione Lombardia, è stato novellato dall'art. 4, comma 1, lettera p), della successiva L.R. n. 18 del 2006, regione Lombardia, anziché dall'art. 2, comma 1, lettera p), della medesima legge, erroneamente indicato dalla difesa erariale, il ricorso è ugualmente ammissibile poiché riporta il testo esatto delle disposizioni impugnate, non residuando alcun dubbio in ordine all'identificazione delle stesse. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, censurato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., in accoglimento dell'opposizione della Regione resistente, deve essere dichiarata inammissibile, siccome tardiva, la produzione documentale depositata dalla difesa erariale nel corso dell'udienza pubblica. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, impugnato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per asserita incertezza ed oscurità del petitum formulato dal ricorrente, poiché il ricorso enuncia con sufficiente chiarezza i motivi di censura, laddove contesta, in relazione alla normativa statale di settore in materia di servizio idrico integrato, l'obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, nonché i criteri di affidamento di quest'ultimo, previsti dalla denunciata disciplina regionale. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 1 e 4, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, impugnato per contrasto con gli artt. 114, 117, comma secondo, lettere e) e p), e 119 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa regionale, per asserita aberratio ictus del ricorrente, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione resistente, il ricorso censura, in via generale, la possibilità di affidare separatamente la gestione delle reti e l'attività di erogazione del servizio (prevista dal denunciato comma 1 dell'art. 49 della L.R. n. 26 del 2003, regione Lombardia) e non l'affidamento della gestione delle reti agli enti locali e/o alle società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile (previsto nei non impugnati commi 2 e 3 del medesimo art. 49). È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. (con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione), l'art. 49, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della L.R. 18 agosto 2006, n. 18, Lombardia, in quanto la previsione che il servizio idrico integrato debba essere organizzato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi viola specificamente la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni le quali, per ragioni storico-normative e per l'evidente essenzialità del servizio idrico alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali, comprendono le competenze relative al predetto servizio. Invero, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000, pur ponendo un generale divieto di separazione tra attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali e attività di erogazione degli stessi, consente alle discipline di settore di introdurre un regime derogatorio. Tuttavia, la disciplina statale di settore del servizio idrico integrato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - adottata nell'esercizio di competenze esclusive dello Stato attinenti ad una pluralità di materie (quali funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) - non prevede, né espressamente né implicitamente, la possibilità di separazione della gestione della rete dall'erogazione del servizio, ma, piuttosto, offre chiari elementi normativi in senso contrario, sicché il principio di non separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. È incostituzionale l'art. 49, comma 1, L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, Lombardia, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. p), L.R. 8 agosto 2006, n. 18, Lombardia, nella parte in cui dispone che il servizio idrico integrato a livello di ambito sia organizzato separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi.