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Articolo 145 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Equilibrio del bilancio idrico

Dispositivo dell'art. 145 Codice dell'ambiente

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Massime relative all'art. 145 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 1/2010

Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di acque minerali e termali, dipende dalla distinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza regionale residuale, e tutela ambientale delle stesse acque, che è di competenza esclusiva statale, ai sensi del vigente art. 117, c. 2, lett. s), Cost. L'art. 97 del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che le concessioni di acque minerali e termali, e cioè i provvedimenti amministrativi che riguardano la loro utilizzazione, devono osservare i limiti di tutela ambientale posti dal Piano di tutela delle acque, in modo che non sia pregiudicato il patrimonio idrico, secondo quanto dispone il c. 3 dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 2006, e sia assicurato l'equilibrio del bilancio idrico, come prevedono l'art. 145 ed il c. 6 dell'art. 96 del medesimo D.Lvo. Si tratta di un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso.

Cass. civ. n. 21260/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina dei rifiuti, l'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 1 indica soltanto alcuni dati che "in particolare" devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto ed al comma 5 demanda all'autorità amministrativa l'adozione del modello uniforme di documento, con ciò presupponendo l'integrabilità dei dati anzidetti, mediante l'inserimento di ulteriori elementi coerenti con il risultato perseguito dalla norma. Ne deriva, quindi, che legittimamente il D.M. 1 aprile 1998, n. 145 ha prescritto, tra l'altro, la necessità dell'indicazione nel formulario degli orari del trasporto dei rifiuti, elemento utile ai fini di una completa tracciabilità di tale attività. (Rigetta, Trib. Bolzano, 14 maggio 2005).

Corte cost. n. 246/2009

La disciplina degli artt. 154 e 155 D.Lgs. n. 152/2006 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale" e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico). La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Tra tali costi il legislatore ha, infatti, incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare "anche secondo il principio "chi inquina paga" (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo perché alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (sentenze nn. 335 e 51 del 2008). Gli artt. da 144 a 146 del D.Lgs. n. 152 del 2006 rispettano il riparto delle competenze stabilito dalla legge n. 308/2004 (legge delega), perché, nel fissare "criteri per la gestione del servizio idrico integrato" (art. 88, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), sono riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale: l'art. 144, c. 1, nel prevedere che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato", disciplina il regime proprietario delle acque, che è sicuramente riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, c. 2, lett. l), Cost.; i successivi commi dell'art. 144 attengono a materie riconducibili all'ordinamento civile e alla tutela dell'ambiente (art. 117, c. 2, lett. s), Cost.), perché disciplinano i criteri dell'uso delle acque, in relazione alla finalità di evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse, garantire i diritti delle generazioni future e tutelare, tra l'altro, "la vivibilità dell'ambiente". L'art. 145 è anch'esso riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, perché disciplina l'equilibrio del bilancio idrico, richiamando, al c. 1, i criteri e gli obiettivi di tutela di cui al precedente art. 144 e prevedendo, al comma 3, per i "bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti", la necessità di garantire "la vita negli alvei sottesi" e di "non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati". L'art. 146 disciplina specificamente una materia senza dubbio riconducibile alla tutela dell'ambiente, quale il risparmio della risorsa idrica. La rilevata riconducibilità delle norme ai titoli di competenza legislativa esclusiva statale sopra indicati vale anche a far ritenere insussistente la violazione dell'art. 117, IV e VI comma, Cost. e del principio della leale collaborazione, perché esclude sia la competenza residuale regionale in materia di servizi pubblici locali (art. 117, quarto comma, Cost.) sia l'obbligo di prevedere strumenti di leale cooperazione con le Regioni, consentendo al legislatore statale di prevedere un potere regolamentare ministeriale (art. 117, sesto comma, Cost.). Non sussiste infine violazione dell'art. 118 Cost., perché la disciplina in esame non attribuisce funzioni amministrative, ma, in attuazione della legge di delegazione, si limita a precisare - nell'ambito delle sopra indicate competenze legislative esclusive dello Stato - i "criteri di gestione del servizio idrico", cui le Regioni e gli altri enti interessati devono attenersi, senza che abbia alcun rilievo la generalità o la specificità di detti criteri.

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