(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina dei rifiuti, l'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, al comma 1 indica soltanto alcuni dati che "in particolare" devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto ed al comma 5 demanda all'autorità amministrativa l'adozione del modello uniforme di documento, con ciò presupponendo l'integrabilità dei dati anzidetti, mediante l'inserimento di ulteriori elementi coerenti con il risultato perseguito dalla norma. Ne deriva, quindi, che legittimamente il D.M. 1 aprile 1998, n. 145 ha prescritto, tra l'altro, la necessità dell'indicazione nel formulario degli orari del trasporto dei rifiuti, elemento utile ai fini di una completa tracciabilità di tale attività. (Rigetta, Trib. Bolzano, 14 maggio 2005).