Corte cost. n. 1/2010
Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di acque minerali e termali, dipende dalla distinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza regionale residuale, e tutela ambientale delle stesse acque, che č di competenza esclusiva statale, ai sensi del vigente art. 117, c. 2, lett. s), Cost. L'art. 97 del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che le concessioni di acque minerali e termali, e cioč i provvedimenti amministrativi che riguardano la loro utilizzazione, devono osservare i limiti di tutela ambientale posti dal Piano di tutela delle acque, in modo che non sia pregiudicato il patrimonio idrico, secondo quanto dispone il c. 3 dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 2006, e sia assicurato l'equilibrio del bilancio idrico, come prevedono l'art. 145 ed il c. 6 dell'art. 96 del medesimo D.Lvo. Si tratta di un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso.