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Articolo 87 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Acque destinate alla vita dei molluschi

Dispositivo dell'art. 87 Codice dell'ambiente

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.

2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.

3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.

Massime relative all'art. 87 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 233/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Marche, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana. Ed invero, premesso che la molluschiocoltura deve essere ascritta all'ambito materiale della pesca, costituendo, pertanto, materia di competenza legislativa residuale delle Regioni, la necessità dell'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali è giustificata dal fatto che la disposizione censurata ha ad oggetto le acque marine e costiere, ragione per la quale - a differenza delle acque dolci interne che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento - sono coinvolti interessi cui sovraintendono organi statali, nonché esigenze di tutela dell'ecosistema e competenze concorrenti, tra le quali, in particolare, quella della "tutela dell'alimentazione". È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, potendo le Regioni invocare parametri diversi da quelli compresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione, purché la violazione ridondi a pregiudizio delle competenze regionali (in motivazione la Corte ha precisato che la violazione di principi della legge delega può sortire questo effetto, ove la delega sia finalizzata al riordino delle competenze). Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in quanto la disposizione censurata non comporta un ridimensionamento del ruolo regionale rispetto alle norme di riparto vigenti in materia, giacché "la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione, nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi" rientrava già tra i compiti di rilievo nazionale, di cui all'art. 80, lettera q), del D.Lgs. n. 112 del 1998, il cui rispetto è posto come criterio direttivo dalla legge delega (art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004). E se la designazione, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre, di quelle da tutelare, anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura (con formulazione normativa anche testualmente coincidente con il nuovo art. 87 del D.Lgs. n. 152 del 2006), era attribuita alle Regioni dall'abrogato art. 14 del D.Lgs. n. 152 del 1999, il compito del Codice dell'ambiente è proprio quello del "riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie", e tra queste (lettera b), la "tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche". Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost, dell'art. 87 del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente, ove prevede l'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali nella designazione, da parte delle Regioni, delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo. L'art. 87, nell'ambito del Capo II della Sezione II, dedicato alle acque a specifica destinazione, ha ad oggetto le acque marine e costiere, ed è per questo che, a differenza delle acque dolci interne, che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento, in cui si configura la competenza regionale, coinvolgono interessi cui sovrintendono organi statali. La molluschicoltura deve a sua volta essere ascritta all'ambito materiale della pesca, di competenza legislativa residuale delle Regioni. Concorrono, però, con essa anche competenze statali, connesse principalmente, ma non esclusivamente, alla tutela dell'ecosistema e competenze concorrenti. Occorre applicare il principio di leale collaborazione, postulandosi la necessità di intese a livello attuativo, nell'individuazione degli ambienti marini in cui tutelare le popolazioni naturali di molluschi e garantire la buona qualità dei prodotti della molluschicoltura.

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