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Articolo 72 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Finanziamento

Dispositivo dell'art. 72 Codice dell'ambiente

1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 69.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 57.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

Massime relative all'art. 72 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 232/2009

Non č fondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 72, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna. Invero, la declaratoria di parziale illegittimitā costituzionale dell'art. 57 del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui non contemplava, ai fini dell'approvazione del programma nazionale di intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, rende infondata la questione, essendo ormai prevista una forma di collaborazione istituzionale con le Regioni che, in considerazione della competenza esclusiva statale in materia, non richiede l'intesa. Quanto poi alla ripartizione degli stanziamenti, il coinvolgimento delle Regioni č assicurato dalla previsione di cui all'art. 59, comma 1, lettera d) del decreto legislativo che giā prevede che la Conferenza Stato-Regioni esprima pareri in materia. Non č fondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, gli stanziamenti che, a norma della disposizione censurata sono ripartiti tra amministrazioni statali e Regioni dal programma nazionale di intervento, sono finanziamenti erogati dallo Stato per attivitā riconducibili alla sua competenza esclusiva (la tutela dell'ambiente). La previsione della necessitā del parere della Conferenza Stato-Regioni rispetta, dunque, il principio di leale collaborazione. Non sono fondate le questioni di legittimitā costituzionale dell'art. 72, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, pur attribuendo la disposizione censurata al Ministero dell'ambiente il potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestano grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, essa stabilisce, tuttavia, che ciō avvenga su proposta della Conferenza Stato-Regioni. Con la conseguenza che non sussiste, pertanto, alcuna lesione delle attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione, esercitando le Regioni un ruolo condizionante il contenuto del l'atto formalmente ministeriale.

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