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Articolo 69 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Programmi di intervento

Dispositivo dell'art. 69 Codice dell'ambiente

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:

  1. a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
  2. b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
  3. c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

Massime relative all'art. 69 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 232/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Premesso che le opere e gli interventi che le Regioni intendono realizzare con propri stanziamenti rientrano nella generale pianificazione contenuta nel piano di bacino, di competenza statale, ne consegue che le possibili interrelazioni tra le opere che la singola Regione intende realizzare e gli altri interventi previsti dal piano di bacino, giustificano la previsione del parere favorevole della Conferenza unificata, necessario a garantire la coerenza complessiva della pianificazione statale. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, l'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilendo la quota minima complessiva degli stanziamenti che deve essere destinata a determinate categorie di interventi ed attività, non lede i precetti costituzionali invocati dalla ricorrente, perché esso interviene in materia di competenza esclusiva dello Stato e il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dal parere della Conferenza unificata. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 67, 69, 116 e 117 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Liguria, trattandosi di censura generica, per difetto di adeguata specificazione delle disposizioni lesive delle attribuzioni regionali.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo.

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