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Articolo 58 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Dispositivo dell'art. 58 Codice dell'ambiente

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.

2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

  1. a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
  2. b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all'articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA;
  3. c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le seguenti funzioni:

  1. a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo; (1)
  2. b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;
  3. c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63;
  4. d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali; (1)
  5. e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, e di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
  6. f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
  7. g) coordinamento dei sistemi cartografici.

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 3, lettera a), "nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata"; comma 3, lettera d), "nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata".

Massime relative all'art. 58 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 16806/2015

Non residua alcun danno ambientale economicamente quantificabile e quindi risarcibile ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio reso oggetto dell'intervento inquinante o danneggiarne, soltanto il costo (ovvero il rimborso) delle quali potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti.

Corte cost. n. 232/2009

È costituzionalmente illegittimo l'art. 58, c. 48 lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata. Invero, la significativa incidenza delle funzioni ministeriali sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, impone il coinvolgimento delle Regioni. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, stante la genericità dell'impugnativa, avendo la ricorrente censurato l'art. 58 nel suo complesso, omettendo di indicare quali competenze del Ministro dell'ambiente sarebbero lesive delle attribuzioni regionali. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettere b), e) e g) del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Emilia Romagna, poiché la ricorrente non motiva in alcun modo la propria censura. In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana ed Emilia Romagna, non sussiste il dedotto contrasto con il principio direttivo della legge delega di salvaguardare la posizione regionale esistente (art. 1, comma 8, legge 15 dicembre 2004, n. 308, in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 112 del 1998, il quale prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo dovesse avvenire attraverso intese nella Conferenza unificata), attesa la possibilità di legittimo superamento della disposizione del D.Lgs. n. 112 del 1998, in riferimento ad esigenze di esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, sul presupposto che la norma attribuirebbe al Ministro dell'ambiente il potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Invero, la norma censurata, disponendo che il Ministro dell'ambiente opera ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 349 del 1986, attribuisce al predetto organo un potere riconducibile non a quello di indirizzo, bensì a quello di coordinamento proprio del Ministro in virtù della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente. È costituzionalmente illegittimo l'art. 58, c. 3, lett. d), del D.Lgs. n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente, nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata. Sono illegittime le disposizioni del Codice dell'ambiente (art. 57, c. 1, lett. b), art. 58, c. 3, lett. a) e lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006) nella parte in cui non prevedono che il programma nazionale di intervento in difesa del suolo sia approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 57), che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate dal Ministro dell'ambiente (art. 58 lett. a), e che le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale siano identificate dal Ministro dell'ambiente (art. 58, lett. d), previo parere della Conferenza unificata.

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