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Articolo 306 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Determinazione delle misure per il ripristino ambientale

Dispositivo dell'art. 306 Codice dell'ambiente

1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunità di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Se si è verificata una pluralità di casi di danno ambientale e l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale.

4. Nelle attività di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE, nonché i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l'invito può essere incluso nell'ordinanza, che in tal caso potrà subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.

Massime relative all'art. 306 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 235/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso gli artt. 304, comma 3, 305, comma 2, e 306, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, la prevalenza della disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente sulla disciplina delle regioni in materie di loro competenza non consente di ravvisare il presupposto dell'applicazione del principio di leale collaborazione, ossia l'interferenza fra competenze. Inoltre, la scelta di attribuire all'amministrazione statale le funzioni amministrative di prevenzione e riparazione del danno ambientale trova una non implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio di tali compiti risponda a criteri uniformi ed unitari, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona. Nel giudizio di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevato con ricorsi delle Regioni Calabria, Puglia e Piemonte, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto l'intera parte sesta nonché gli artt. 299, commi 2 e 5, 300, 304, comma 3, 304, comma 2, 306, commi 1, 2 e 5, 309, comma 1, 311, 312 e 313, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni.

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