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Articolo 44 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Termini del procedimento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 44 Codice dell'ambiente

Articolo abrogato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4.

[1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilitą dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.]

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