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Articolo 278 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Poteri di ordinanza

Dispositivo dell'art. 278 Codice dell'ambiente

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

  1. a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
  2. b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
  3. c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

1-bis. Resta ferma, in caso di non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la possibilità di adottare le ordinanze previste all'articolo 271, comma 20-bis.

Massime relative all'art. 278 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 55/2015

È incostituzionale l'art. 9 L. reg. Abruzzo 21 maggio 2014 n. 32, nella parte in cui disciplina le sanzioni per violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. È costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, l'art. 9 della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 che dispone una disciplina delle sanzioni, per le violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera, difforme da quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale). (Restano assorbite le ulteriori censure).

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