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Articolo 266 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Disposizioni finali

Dispositivo dell'art. 266 Codice dell'ambiente

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.

3. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, restano a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.

4. [I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.](1)

5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004.

7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia(2).

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
(2) Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto che "In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo".

Massime relative all'art. 266 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 52419/2018

In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. Pertanto, va esclusa l'applicabilità dell'art. 266, comma 5, se tra i rifiuti abusivamente raccolti e trasportati vi siano anche rifiuti pericolosi o elettrodomestici in disuso.

Cass. pen. n. 38670/2018

Sussiste il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non operando la deroga di cui all'art. 266, comma 5, stesso Decreto, allorché il soggetto agente, ancorché titolare di autorizzazione comunale alla raccolta e commercio di materiale ferroso, sia sorpreso a conferire abitualmente rifiuti ferrosi ed elettrodomestici ad altra ditta, trattandosi di rifiuti che non solo non formano oggetto del suo commercio, ma appartengono a categorie di rifiuti che, per la loro peculiarità, sono autonomamente disciplinate.

Cass. pen. n. 14806/2018

Lo svolgimento di attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (nella specie: rottami ferrosi) è sempre punibile, anche quando effettuata in forma ambulante, sia con riferimento al fatto che i rottami ferrosi rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, trattandosi di materiali di cui il detentore si è disfatto e non rilevando la loro riutilizzazione da parte dei terzi acquirenti, sia con riferimento al fatto che la deroga prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Cass. pen. n. 19153/2017

Il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 è configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante, salva l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma 5, per la cui operatività occorre, tra l'altro, che i rifiuti, che formano oggetto del commercio, non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (nel caso di specie, gli imputati trasportavano rifiuti ferrosi compresi vecchi elettrodomestici riconducibili a categorie autonomamente disciplinate in base al D.Lgs. n. 49/2014).

Cass. pen. n. 38979/2017

L'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti effettuata in forma ambulante da un soggetto non iscritto nell'albo dei gestori dei rifiuti non integra, in virtù della deroga di cui all'art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti a norma dell'art. 256 del predetto decreto, a condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio e che i rifiuti non rientrino all'interno di categorie autonomamente disciplinate, come nel caso dei rifiuti pericolosi. Questo esito interpretativo vale anche per il delitto di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), Legge n. 210/2008 la cui struttura è sagomata sulla omologa fattispecie contravvenzionale.

Cass. pen. n. 19209/2017

In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere e, con riguardo a quelli metallici, di condotte anteriori all'introduzione dell'art. 188, comma primo-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte della L. 28 dicembre 2015, n. 221, operando, per quelle successive, l'espressa esclusione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 266, comma quinto, D.Lgs. cit., ai fini dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art. 266, comma quinto, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. (Fattispecie relativa a raccolta e trasporto, prima della L. n. 221 del 2015, di una fotocopiatrice e di due blocchi di motore di autovettura, con riferimento alla quale la Corte ha escluso l'operatività della deroga ex art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'autorizzazione al commercio ambulante di rottami ferrosi posseduta da uno degli imputati, giacché tali rifiuti, assoggettati a speciali discipline ed in parte pericolosi, mai avrebbero potuto costituire oggetto di commercio ambulante). (Rigetta, App. Palermo, 27 maggio 2016). In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere e, nel caso dei rifiuti metallici, di attività effettuata antecedentemente all'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152 del 2006, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio cui sia effettivamente applicabile detta disciplina e che detti rifiuti non siano qualificabili come pericolosi o non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.

Cass. civ. n. 18390/2015

In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, i produttori di beni in polietilene (eccettuati quelli durevoli di uso domestico) sono soggetti all’obbligo d'iscrizione al consorzio e di contribuzione per il periodo dal 31 marzo 2004 al 13 aprile 2006, pur restando inapplicabili, a norma dell'art. 266, comma 6, del D.Lgs. 152 del 2006, le sanzioni inflitte per l'inadempimento se adottate con provvedimenti non ancora definitivi alla data del 13 aprile 2006, mentre tale obbligo risulta successivamente escluso dall'art. 234 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006 per i tubi in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque e dall'art. 2, comma 30 septies, lett. c), del D.Lgs. n. 4 del 2008, per tutte le tubazione di lunga durata in polietilene. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Marche, 10 febbraio 2011).

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