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Articolo 247 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Siti soggetti a sequestro

Dispositivo dell'art. 247 Codice dell'ambiente

1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

Massime relative all'art. 247 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 29855/2006

In tema di reati ambientali, il reato di inquinamento previsto dagli artt. 51-bis e 17, comma secondo, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - di natura permanente anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 242 e 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che ha abrogato (art. 264, comma primo lett. i) il D.Lgs. n. 22 del 1997 - non cessa per effetto del sequestro del sito inquinante, preordinato all'eliminazione del danno, ma persiste fino agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie - queste - previste anche dal nuovo testo unico (art. 247 D.Lgs. n. 152 del 2006) che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilità del reato. (Rigetta, App. Brescia, 27 settembre 2005).

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