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Articolo 243 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Gestione delle acque sotterranee emunte

Dispositivo dell'art. 243 Codice dell'ambiente

1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.

Massime relative all'art. 243 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 9619/2014

L'obbligo di rispettare - nel caso di rimessione in falda delle acque reflue industriali provenienti dalla «barriera idraulica» e contenenti sostanze tossiche - i limiti delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/2006 sussiste anche nell'ipotesi di operazioni preliminari di messa in sicurezza e non soltanto nell'ambito dell'attività di bonifica. Infatti, l'art. 243, comma 5, non consente alcuna deroga del rispetto dei citati limiti in caso di operazioni limitate alla messa in sicurezza.

In tema di tutela delle acque, integra il reato previsto dall'art. 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 l'attività di reimmissione in falda di reflui industriali contenenti una concentrazione di sostanze tossiche superiore ai limiti tabellari, anche con riferimento alle operazioni di messa in sicurezza e non soltanto nell'ambito della attività di bonifica. (Dichiara inammissibile, App. Trento, 20 luglio 2012).

Cons. Stato n. 5857/2013

Le acque di falda emunte durante la fase della messa in sicurezza di emergenza e di bonifica dei siti inquinati devono essere considerate come rifiuti liquidi e rispettare quindi la normativa dettata per i relativi impianti di smaltimento e per i limiti di emissione. Ciò si evince sia per la presenza di uno iato temporale e materiale tra la fase di emungimento e quella di trattamento, consistente nello stoccaggio delle acque in attesa della destinazione finale, laddove lo scarico implica la continuità tra la generazione del refluo e l'immissione nel corpo recettore, sia per l'applicabilità dell'art. 243 del D.Lgs. n. 152 del 2006, collocato nella parte del decreto relativa ai rifiuti e alla bonifica.

Cass. pen. n. 11494/2010

Non integra il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) lo scarico in acque superficiali di acque di falda non contaminate derivanti da attività di escavazione, pur quando manchi l'autorizzazione, comunque prescritta ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Annulla senza rinvio, Trib. Pesaro, sez. dit. Fano, 11 dicembre 2009) .

Cons. Stato n. 5256/2009

Gli scarichi delle acque emunte dalla falda, in sede di bonifica, sono sottoposti al regime generale degli scarichi nei corpi idrici ed in fognatura delle acque reflue industriali, cui rinvia l'art. 243 del T.U.A. - D.Lgs. n. 5/2006.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo.

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