(massima n. 1)
Le acque di falda emunte durante la fase della messa in sicurezza di emergenza e di bonifica dei siti inquinati devono essere considerate come rifiuti liquidi e rispettare quindi la normativa dettata per i relativi impianti di smaltimento e per i limiti di emissione. Ciò si evince sia per la presenza di uno iato temporale e materiale tra la fase di emungimento e quella di trattamento, consistente nello stoccaggio delle acque in attesa della destinazione finale, laddove lo scarico implica la continuità tra la generazione del refluo e l'immissione nel corpo recettore, sia per l'applicabilità dell'art. 243 del D.Lgs. n. 152 del 2006, collocato nella parte del decreto relativa ai rifiuti e alla bonifica.