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Articolo 241 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Regolamento aree agricole

Dispositivo dell'art. 241 Codice dell'ambiente

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. (1)

1-bis. [In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1.](2)

Note

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 26-08-2010 a seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 37, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che disponeva l'introduzione del comma 1-bis al presente articolo, ad opera della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. medesimo.

Massime relative all'art. 241 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 247/2009

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 241 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997. Sebbene la materia della bonifica dei siti contaminati è da collocarsi nella tematica relativa alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", materia questa di esclusiva competenza statale, non può disconoscersi che, con riferimento alla bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale abbia riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, proprio con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette aree. In tal senso si giustifica anche il coinvolgimento, nella emanazione del regolamento relativo agli interventi nelle indicate aree, sia del Ministro delle attività produttive che di quello delle politiche agricole e forestali, chiamati ad esprimere il "concerto". È tuttavia in contrasto col principio di leale collaborazione avere escluso nelle fasi del citato procedimento l'apporto partecipativo delle Regioni, cioè di quei soggetti che, rientrando la relativa materia nella loro competenza legislativa residuale, sono dotati di specifiche attribuzioni, costituzionalmente tutelate, in tema di agricoltura e zootecnia; sicché adeguato strumento di coinvolgimento di tali istituzioni è quello di prevedere che il regolamento in questione sia emanato dal Ministro dell'ambiente non soltanto di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ma anche sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, essendo questo il luogo giuridico istituzionalmente preposto ai momenti di concertazione fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali; l'acquisizione di tale parere deve comunque precedere il concerto degli altri organi statali.

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