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Articolo 223 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Consorzi

Dispositivo dell'art. 223 Codice dell'ambiente

1. I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le r elative osservazioni. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale(1).

3. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalità indicate dall'articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi(1).

4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225(1).

5. [Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.](2)

6. [Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.](2)

Note

(1) I commi 2, 3 e 4 sono stati modificati dall'art. 6, comma 7, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.
(2) I commi 5 e 6 sono stati abrogati dall'art. 6, comma 7, lettera d) del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

Massime relative all'art. 223 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 4477/2015

I consorzi unici nazionali di filiera per la gestione dei rifiuti di imballaggio sono costituiti a livello nazionale per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, cui gli operatori appartenenti alla categoria dei produttori sono obbligati ad aderire soltanto qualora non adottino volontariamente sistemi autonomi alternativi di gestione dei propri imballaggi (art. 223 D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 10262/2014) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 4475/2015).

Cons. Stato n. 4476/2015

L'espressa qualificazione dei consorzi di cui all'art. 223 D.Lgs. n. 153 del 2006, Codice dell'ambiente (consorzi unici nazionali di filiera per la gestione dei rifiuti di imballaggio) come soggetti muniti di personalità giuridica di diritto privato e la coesistenza, nello stesso settore di gestione dei rifiuti da imballaggio, di operatori privati gestori di sistemi autonomi, con conseguente apertura a un sistema tendenzialmente concorrenziale implicano, per un verso, l'inapplicabilità diretta dei principi in tema di consorzi obbligatori e, per altro verso, l'assoggettamento dei consorzi in esame alla disciplina privatistica propria dei consorzi volontari, improntata ai principi di autonomia statutaria (a sua volta esplicazione del principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.), organizzativa e gestionale (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 10693/2014) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 4475/2015). L'art. 223, 1, D.Lgs. n. 153 del 2006 (Codice dell'ambiente), nel testo vigente quale introdotto dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, prevede che i produttori di imballaggi che non organizzino autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggi sull'intero territorio nazionale, oppure non attestino sotto la propria responsabilità che è stato adottato un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, costituiscono un consorzio unico nazionale per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E (acciaio, alluminio, legno, plastica, vetro, carta e cartone), al quale possono partecipare i recuperatori ed i riciclatori che non siano al contempo produttori, previo accordo con gli altri consorziati (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 10693/2014) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 4475/2015).

Corte cost. n. 247/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, lettere da a) a m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate in relazione all'art. 118 Cost., il quale reca la disciplina del Consorzio nazionale imballaggi. La disciplina in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", consente di rinvenire quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 76 e 118, primo comma, Cost. La censura formulata - secondo la quale la disposizione, che disciplina i consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi cui partecipano anche i produttori degli imballaggi stessi, sarebbe caratterizzata dall'essere eccessivamente minuziosa e tale da non essere riconducibile all'ipotesi della fissazione di un livello uniforme - è eccessivamente generica, non essendo né indicata la materia alla quale attribuire la normativa impugnata né chiarito in che cosa consisterebbe la dedotta violazione della competenza regionale. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 118, primo comma, e 76 Cost. In relazione al primo parametro, è ragionevole e non in contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost. - il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative possano essere conferite allo Stato - che quest'ultimo, in una materia che è specificamente assegnata alla sua competenza legislativa esclusiva in tema di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", abbia riservato ad organi centrali sia la predisposizione di uno schema di statuto tipo sia il controllo sul rispetto di tale schema, ed abbia, altresì, previsto, onde evitare una parcellizzazione di competenze sul territorio, che ritiene inutile e potenzialmente controproducente, che i ricordati consorzi operino su tutto il territorio nazionale. Quanto alla questione riferita all'art. 76 Cost., si osserva che l'art. 40 del D.Lgs. n. 22 del 1997 - disposizione il cui contenuto sarebbe stato disatteso dal legislatore delegato del 2006, con conseguente ''compressione dei poteri regionali" - nel prevedere la costituzione di "un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio", evidentemente ne postulava, stante la unicità per tipo e non la pluralità, la struttura unitaria a livello nazionale, non diversamente da quanto ora, con maggiore chiarezza, prevede l'impugnato art. 223 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nessuna privazione di attribuzioni regionali precedentemente conferite si è, pertanto, realizzata con la disposizione normativa ora in questione, donde l'esclusione della ritenuta violazione della delega legislativa.

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