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Articolo 191 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

Dispositivo dell'art. 191 Codice dell'ambiente

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi(1)(2).

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.

Note

(1) Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:[...]
m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;".
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 11 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

Massime relative all'art. 191 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 15849/2019

Non integra il reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. la designazione del gestore del servizio di smaltimento rifiuti disposta dal sindaco con ordinanza contingibile ed urgente, a condizione che ricorrano situazioni di eccezionale ed urgente necessitā di tutela della salute pubblica ed il provvedimento sia sorretto da congrua motivazione con riferimento a tali presupposti e alle ragioni della mancata attivazione delle procedure di evidenza pubblica, eventualmente nella forma non negoziata prevista in caso di urgenza dall'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti pubblici. (Fattispecie relativa a sostituzione del concessionario del servizio, attinto da informativa prefettizia antimafia, con una ditta privata, individuata senza previo interpello di altri operatori economici e sulla base di un'offerta migliorativa suggerita dagli stessi amministratori comunali, in regime di affidamento diretto illegittimamente prorogato).

Cass. pen. n. 15410/2016

L'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 integra una causa di esclusione della tipicitā per quelle attivitā di smaltimento di rifiuti non autorizzate, che diversamente integrerebbero un'ipotesi di reato, soltanto allorquando siano emanate per affrontare situazioni temporanee di eccezionale ed urgente necessitā di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, previa acquisizione dei pareri degli organi tecnico-sanitari, e siano congruamente motivate. Resta fermo il potere-dovere del giudice penale di verificare la legittimitā formale e sostanziale delle ordinanze contingibili ed urgenti, e, in caso di illegittimitā, di procedere alla loro disapplicazione con la conseguente integrazione dei reati in materia di smaltimento di rifiuti. In tema di rifiuti, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco (o delle altre autoritā previste dalla norma), ai sensi dell'art. 191 D.Lgs n. 152 del 2006, integra una causa speciale di giustificazione per quelle attivitā di smaltimento di rifiuti non autorizzate, che diversamente integrerebbero un'ipotesi di reato, soltanto quando dette ordinanze, previa acquisizione dei pareri degli organi tecnico-sanitari, siano emanate per affrontare situazioni temporanee di eccezione ed urgente necessitā di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e siano congruamente motivate; il giudice penale ha il potere-dovere di verificarne la legittimitā formale e sostanziale e, in caso di illegittimitā, di rilevare l'inidoneitā del provvedimento ad integrare la causa di esclusione della tipicitā. (Dichiara inammissibile, Trib. Salerno, 19 giugno 2012).

Cons. Stato n. 2713/2015

La disposizione contenuta nell'art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), preordinata al superamento di particolari situazioni di emergenza nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti mediante l'adozione di misure positive alternative all'ordinario assetto del sistema, non preclude l'esercizio di ulteriori poteri extra ordinem (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. III, n. 567/2012).

Cass. pen. n. 30125/2012

Con riferimento all'emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti, di cui all'art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), al sindaco competono poteri di intervento in via d'urgenza solo ove non espressamente assegnati dal legislatore ad altra autoritā sicché č escluso che competa al medesimo il potere di agire in via interinale nel caso in cui il Presidente della Provincia abbia legittimamente ritenuto di non poter ulteriormente intervenire in via d'urgenza.

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