La norma in esame si occupa di disciplinare la
pubblicità della sentenza.
Il
legislatore prevede infatti che, nel caso in cui alla riparazione del
danno possa contribuire la pubblicazione di un estratto della
sentenza o la sua menzione in radio, tv e giornali, il giudice la può ordinare.
A tal fine è necessario che la parte interessata presenti un’apposita
istanza. Se dunque il Giudice Amministrativo ordinasse la pubblicità senza previa richiesta, la sentenza sarebbe affetta dal vizio di ultrapetizione.
La norma impone anche che la
divulgazione della sentenza avvenga a
cura e spese del soccombente: se questo non vi provvede nel termine stabilito dal giudice, può tuttavia procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
Tanto premesso è possibile notare come la norma riproduca parola per parola la disposizione processualcivilistica
ex art. 120 c.p.c., cui si rinvia. Anche in ambito amministrativo può dunque rilevarsi che la norma in commento indica un mezzo di
risarcimento in forma specifica caratterizzato da una forte
efficacia riparatoria della
reputazione e dell'
onore della persona offesa. Inoltre, tale mezzo ha anche un’efficacia restitutoria, in quanto la
pubblicazione della sentenza ha il fine di far sì che la collettività conosca la reintegrazione del diritto dell'offeso e di conseguenza ad evitare che le false rappresentazioni della realtà giuridica circolino nella società.