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Articolo 135 viciesbis Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Carattere imperativo delle disposizioni

Dispositivo dell'art. 135 viciesbis Codice del consumo

1. (1)Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al professionista del difetto di conformità, o dell'informazione del consumatore da parte del professionista circa la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Il professionista può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.

3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data".

Spiegazione dell'art. 135 viciesbis Codice del consumo

Le norme imperative costituiscono, unitamente all’ordine pubblico ed al buon costume, i criteri alla stregua dei quali l’ordine giuridico valuta l’agire autonomo del privati ed in funzione dei quali appresta o nega tutela giuridica agli interessi concretamente perseguiti e applica le sue sanzioni.
La funzione economico individuale del negozio, ovvero l’interesse concretamente perseguito dalle parti, non può essere contraria alle norme imperative.
Vi è, pertanto, un limite all’autonomia privata, intesa come strumento per la realizzazione di interessi particolari.
E’ opinione pacifica quella secondo cui si tratta di norme inderogabili dall’autonomia privata, in quanto poste a tutela di un interesse generale.
Il contratto contrario a tali norme è, pertanto, nullo, in quanto la violazione della legge comporta un giudizio di dannosità sociale; la nullità viene intesa quale strumento di controllo che permette all’ordinamento di intervenire e sindacare le scelte contrattuali dei privati.

Ebbene, è proprio in quest’ottica che deve essere letta la norma in esame, la quale dispone che qualsiasi patto anteriore alla comunicazione al professionista del difetto di conformità o dell’informazione fornita dal professionista al consumatore circa la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti dal capo che li disciplina sono da considerare nulli.
La relativa nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice oppure essere fatta valere dal solo consumatore.

Allo stesso modo, il legislatore ha disposto che deve considerarsi nulla ogni eventuale clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all’Unione europea, produca di fatto l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalla normativa in esame.
E’ richiesto che il contratto nel quale dovesse essere inserita tale clausola presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

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