La norma in esame disciplina l’ipotesi in cui alla produzione del
danno abbia concorso il fatto colposo del danneggiato, disponendo che in tal caso va fatta dell’
art. 1227 del c.c., per effetto del quale il risarcimento dovrà essere diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate.
Il secondo comma, invece, esclude del tutto il risarcimento nel caso in cui il danneggiato, pur essendo consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne sarebbe derivato, abbia volontariamente fatto uso di quel prodotto.
Infine, il terzo comma si occupa dell’ipotesi in cui ad essere danneggiata sia una cosa, parificando la colpa di colui che la detiene alla colpa del danneggiato.
Ovviamente, in ciascuna delle ipotesi sopra previste spetta al
produttore fornire la prova dell’esistenza della causa di esclusione della sua
responsabilità, dimostrando che il danneggiato aveva piena consapevolezza del difetto e del pericolo che sarebbe potuto derivare dall’uso del bene.