Rientrano nel campo di applicazione degli artt. 67bis ss. cod. cons. tutti i contratti a distanza che hanno ad oggetto servizi finanziari, ovvero, come precisa il comma 1 lett. b) dell’art. 67ter, “
qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale”.
La norma in esame si preoccupa di definire i soggetti e gli oggetti coinvolti nella vendita a distanza di servizi finanziari.
In particolare, possono essere soggetti coinvolti:
a) il fornitore: è tale qualunque
persona fisica o
società, soggetto pubblico o privato, che, nell’ambito della propria attività professionale, si occupa della vendita di contratti di servizi finanziari a distanza;
b) il
consumatore: si definisce tale qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, imprenditoriale o commerciale.
Costituiscono, invece, elementi oggettivi della vendita:
1. i servizi finanziari: si tratta di una nozione molto ampia, nella quale vanno ricompresi i servizi bancari, le cui regole, a loro volta, si rinvengono nel testo unico bancario.
2. la tecnica di
comunicazione a distanza: si considera tale qualsiasi strumento che consenta di realizzare la vendita dei prodotti finanziari senza la presenza fisica del consumatore e del
professionista. Va precisato che quest’ultimo deve mettere a disposizione del consumatore un supporto che sia duraturo nel tempo (cioè un
depliant cartaceo, un
floppy, un cd o un dvd) e che gli consenta di conservare le informazioni che gli sono fornite per recuperale quando ne ha necessità.
3. il reclamo del consumatore: mediante tale atto il consumatore denuncia al professionista la violazione degli obblighi relativi alla sua attività professionale;
4. gli interessi collettivi dei consumatori: ci si intende riferire agli interessi di un gruppo di consumatori danneggiati o che possono essere danneggiati da una violazione.
La lett. e) fa riferimento alla “tecnica di comunicazione a distanza”, dovendosi far rientrare in tale definizione l’uso di qualsiasi mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra tali parti.
Non rientrano nel campo di applicazione della norma in esame, invece, tutti i servizi che vengono resi occasionalmente, per i quali non viene sfruttato un sistema organizzato per la contrattazione a distanza, nonché il c.d. commercio elettronico.
Si deve al D.lgs. n. 190/2005 l’introduzione nell’elenco delle definizioni contenute nella norma in esame delle nozioni di “operatore o fornitori di tecnica di comunicazione a distanza”, di “reclamo del consumatore” e di “interessi collettivi dei consumatori”, nozioni che non sono state modificate dai provvedimenti che hanno fatto seguito a tale decreto legislativo.
Per quanto concerne la definizione di “
operatore o fornitore di tecniche a distanza”, ci si intende riferire all’imprenditore dotato della strumentazione necessaria per la commercializzazione a distanza del servizio finanziario.
La lett. e), nel fornire la nozione di “reclamo del consumatore”, prevede due distinti possibilità di esercizio della relativa azione:
a) in un momento successivo all’infrazione;
b) di tipo preventivo, riferita ad una condotta che il fornitore si accinge a realizzare o che semplicemente potrebbe porre in essere. In questo caso i consumatori o le associazioni possono adire l’
autorità giudiziaria per neutralizzare comportamenti non ancora posti in essere ma di cui si presume la concreta realizzazione e che potrebbero costituire una minaccia per i diritti dei consumatori.
L’eventuale
reclamo dovrà ovviamente essere fondato su validi elementi di prova relativi all’infrazione o alla possibilità che questa venga commessa.
Nel fornire la definizione di “interessi collettivi dei consumatori” viene effettuato un richiamo agli interessi comuni a più consumatori che sono stati già danneggiati o che potrebbero esserlo in conseguenza di un comportamento lesivo del fornitore.
Per l’operatività in sede giudiziaria degli interessi collettivi valgono le disposizioni dettate dall’art. 67 noviedecies del codice consumo.