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Articolo 67 octies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Informazioni relative al ricorso

Dispositivo dell'art. 67 octies Codice del consumo

1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:

  1. a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene;
  2. b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

Spiegazione dell'art. 67 octies Codice del consumo

Il concetto di “ricorso” deve essere inteso in senso ampio e non restrittivo, ovvero come riferito ad ogni richiesta motivata da parte di soggetti che sono stati lesi nei propri diritti.

Per “reclamo”, invece, si intende una dichiarazione, fondata su validi elementi probatori, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla normativa in materia di protezione degli interessi dei consumatori.

Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, invece, riguardano l’intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione tra le parti, al fine di agevolare una soluzione amichevole in materia di obbligazioni contrattuali connesse a contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Unione.

Organismo ADR operante nell’ambito dei servizi e delle attività di investimento è l’“ACF” (Arbitro per le controversie finanziarie), il quale opera dal 9 gennaio 2017 ed ha sostituito la Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB; in campo bancario, invece, si deve fare riferimento all’ABF (Arbitro bancario finanziario), il cui fondamento normativo si rinviene nella Legge n. 262/2005 (c.d. Legge per la tutela del risparmio).
La presentazione del ricorso all’ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie costituisce condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.

La lett. a) del primo comma della norma in esame fa poi riferimento al consumatore parte di un “contratto a distanza”; va ricordato che a norma dell’art. 1 del D.lgs. 185/1999 per contratto a distanza deve intendersi “il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
L’art. 51 del codice consumo, a sua volta, specifica che detti contratti sono conclusi senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore.
Prima che venga concluso qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere tutte le informazioni, le quali devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni
commerciali.

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