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Articolo 64 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Comunicazione telefonica

Dispositivo dell'art. 64 Codice del consumo

1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.

Spiegazione dell'art. 64 Codice del consumo

Scopo di tale norma è quello di evitare che il professionista predisponga una linea telefonica a pagamento della quale il consumatore si trovi costretto a servirsi per discutere di qualunque questione attinente all’esecuzione del contratto, con il celato intento di far conseguire un indebito incremento del profitto in capo alla parte professionale.
Inoltre, ciò potrebbe anche costituire un deterrente per indurre il consumatore a non contattare il professionista al fine di far valere i rimedi contrattuali al medesimo spettanti.

La norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso per telefono o con mezzi elettronici o nei locali commerciali (è sufficiente che la linea telefonica venga predisposta e utilizzata per fornire e ricevere informazioni attraverso comunicazioni individuali tra il consumatore e il professionista o persone che agiscono in nome o per conto di quest’ultimo).
Inoltre, devono farsi rientrare nel campo di applicazione di questa norma tutte le clausole che riconoscano al professionista un corrispettivo ulteriore rispetto alla tariffa base, come avviene nei c.d. servizi premium o con sovraprezzo, quali i numeri a tariffazione speciale come 199.

Sono, al contrario, esclusi i costi connessi all’utilizzo della linea telefonica ai fini della stipulazione del contratto o dell’esecuzione della prestazione dovuta dal professionista come i casi di predisposizione di una linea telefonica che comporti il pagamento di una tariffa superiore rispetto a quella base, utilizzata dal consumatore per ricevere informazioni in merito a prodotti o servizi che non abbia ancora acquistato.

La norma fa salvo il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa base per dette telefonate.
Per “tariffa di base” deve intendersi il costo standard che il consumatore è tenuto a sostenere per effettuare una chiamata secondo il piano tariffario attivo, al momento della effettuazione della chiamata, in virtù del rapporto contrattuale che lo vincola al fornitore del servizio di comunicazione elettronica (con delibera AGCOM 55/14/CIR del 7.5.2014 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha provveduto a dare una definizione di “comunicazione elettronica a tariffa di base”).
Va al riguardo precisato che sulla nozione di “tariffa di base” della linea telefonica non influisce l’eventuale profitto che il professionista eventualmente realizzi per il servizio di assistenza mediante tale linea (la menzionata tariffa sarà necessariamente destinata a variare in relazione al piano tariffario sottoscritto dal consumatore che effettui la chiamata).

In caso di violazione di quanto statuito dalla norma in esame, si avrà una riduzione ex lege del quantum del corrispettivo richiesto al consumatore, che viene dunque adeguato a detta tariffa base, la quale non sarà dovuta al professionista che ha fornito il bene o il servizio, bensì, come precisa l’ultima parte della norma, al relativo fornitore del servizio di comunicazione elettronica.
Il riferimento alla linea telefonica deve intendersi in senso atecnico, dovendosi in tale concetto far rientrare tutti i servizi di comunicazione telefonica forniti su linee fisse o linee mobili nonché qualunque tipo di accesso offerto con le più svariate tecnologie presenti e future.
Ogni clausola del contratto concluso tra consumatore e professionista che imponga al primo costi superiori rispetto alla tariffa base prevista per contattare il professionista deve ritenersi nulla, con la conseguenza che il pagamento della somma eccedente rispetto a detta tariffa base andrà qualificato come indebito, con obbligo per il professionista di provvedere alla restituzione di esso ovvero al riaccredito al consumatore di tale somma da parte dell’operatore di telefonia.
Deve intendersi, in ogni caso, fatto salvo il diritto del consumatore di contestare l’addebito della somma in eccedenza e di rifiutarne il pagamento.
Va, altresì, precisato che la nullità della clausola non può determinare la nullità dell’intero contratto concluso con il professionista.

Oltre alla sanzione prevista dalla presente norma, si ritiene che un ulteriore ed efficace deterrente per il professionista possa rinvenirsi nell’applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e sul relativo apparato sanzionatorio (facendo applicazione, dunque, degli artt. 21 e 22 e degli artt. 24 e 25 codice del consumo, ovvero, in via ulteriormente subordinata, della clausola generale di cui all’art. 20 del codice consumo).

Il riconoscimento in favore degli operatori di comunicazione elettronica di una tariffa per le telefonate, previsto dall’ultima parte della norma in esame, comporta che gli Stati membri non possano porre a carico degli operatori di comunicazione i costi per l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, ad esempio imponendo una numerazione per le chiamate dei consumatori gratuita per il chiamante e per il chiamato, ma a spese degli operatori.
Ciò, infatti, costringerebbe gli operatori di telefonia a ribaltare tali costi su tutti gli altri servizi da essi forniti, finendo per porre a carico di tutta la collettività il costo della fruizione della tariffa base.

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