La disciplina sui diritti dei consumatori prevista nel presente Capo I non trova applicazione ad una corposa serie di contratti, elencati al comma 1, lett. da a) ad o) della norma in esame.
La lett. a) esclude i contratti “
per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l’assistenza a lungo termine”.
La
ratio di tale esclusione può desumersi dal considerando 29 della dir. 2011/83/UE, in cui viene espressamente previsto che “
Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per i servizi sociali, che dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito di applicazione”
Una seconda ipotesi di esclusione attiene ai contratti “
di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria”.
Anche qui la
ratio dell’esclusione si fa discendere dalla non appropriatezza della disciplina in esame, considerato che l’assistenza sanitaria richiede norme speciali in ragione della sua complessità tecnica, della sua importanza quale servizi di interesse generale nonché dei notevoli finanziamenti pubblici che la riguardano.
La lett. c) fa riferimento ai contratti relativi alle “
attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse”. Con tale esclusione non si vuole di certo precludere al
consumatore di godere di una forma di protezione, essendo pur sempre concesso agli Stati membri di adottare altre misure, anche più rigorose, di
protezione dei consumatori in relazione a dette attività.
La lett. d) riguarda i contratti aventi ad oggetto “
servizi finanziari”.
Questa volta la
ratio dell’esclusione si fa discendere dal fatto che trattasi di materia già disciplinata in modo puntuale agli artt.
67 bis e ss. di questo stesso codice.
Per quanto attiene alla nozione di “servizi finanziari”, questi vanno intesi come “
qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale”.
Le medesime ragioni portano ad escludere l’applicazione della disciplina in esame ai contratti concernenti viaggi, vacanze, circuiti “tutto compreso”, multiproprietà.
La
ratio di questa esclusione si rinviene nel considerando 32 della dir. 2011/83/UE, dal quale si desume che la legislazione dell’Unione esistente, tra l’altro nell’ambito dei servizi finanziari per i consumatori, dei viaggi tutto compreso e delle multiproprietà, contiene numerose regole per la tutela dei consumatori.
Le lettere e) ed f) escludono l’applicazione della disciplina in esame ai contratti “
aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili”, così come a quelli “
per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale”.
Anche in questo caso l’esclusione si fonda su un giudizio di non appropriatezza della disciplina in esame.
In particolare, si fanno rientrare tra l’altro nell’esclusione la vendita di immobili ancora da progettare e la locazione finanziaria con opzione di acquisto.
Restano invece estranei all’esclusione in oggetto i contratti di servizi relativi a beni immobili, tra cui quelli relativi alla costruzione di annessi di edifici (come garage o veranda), quelli relativi alla riparazione e ristrutturazione di edifici diverse dalla trasformazione sostanziale, nonchè i contratti aventi ad oggetto servizi di mediazione o agenzia immobiliare e quelli relativi alla locazione di alloggi a scopo non residenziale.
La lett. i) esclude ancora i contratti che siano stati stipulati con l’intervento di un
pubblico ufficiale, non ravvisandosi per essi specifiche esigenze di protezione verso la controparte professionale.
Viene qui precisato che il pubblico ufficiale è “
tenuto per legge all’indipendenza e all’imparzialità” e deve pertanto “
garantire, fornendo un’informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica”.
Sembra evidente che la presente esclusione non possa operare nel caso in cui il pubblico ufficiale rivesta la qualità di
parte del contratto come un qualsiasi altro consumatore.
Alla lett. l) viene disposto che rimangono altresì estranei dal campo di applicazione della disciplina in esame anche i contratti “
di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore”.
Tale ipotesi di esclusione si giustifica in ragione del fatto che, data la particolare natura di tali beni (a consumo istantaneo e di facile deperibilità, nonché per ragioni di sicurezza legati al controllo della corretta conservazione degli alimenti), la loro restituzione sarebbe eccessivamente gravosa per il professionista e rischiosa per eventuali altri consumatori (si vuole così evitare che i beni ritirati vengano reimmessi in commercio).
La lett. m) esclude i contratti “
di servizi di trasporto passeggeri”, facendo tuttavia salva l’applicazione di alcune disposizioni ritenute utili a mantenere un adeguato livello di tutela per il consumatore. In particolare, viene salvaguardata l’applicabilità del comma 2 dell’
art. 51 del codice consumo (relativo ai requisiti formali per i contratti a distanza), nonché degli artt.
62 e
65, i quali disciplinano rispettivamente le tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento ed i pagamenti supplementari.
La lett. n) fa riferimento ai contratti “
conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati”.
La
ratio dell’esclusione può individuarsi nell’esigenza di consentire sia la speditezza delle operazioni economiche sia l’economicità dell’operazione commerciale, la quale ha solitamente ad oggetto beni di valore unitario abbastanza esiguo.
Infine, l’ambito di applicazione della normativa in esame è escluso per i contratti “
conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore”.
La ragione dell’esclusione viene ricondotta sia alla particolare qualifica soggettiva del professionista sia alla collocazione spaziale del telefono pubblico sia, infine, al carattere per lo più istantaneo della presentazione ed all’esiguo valore economico della
prestazione.
Alle sopra elencate ipotesi di esclusione si aggiunge quella prevista dal comma 2 di questa stessa norma, concernente i soli contratti negoziati fuori dei locali commerciali per i quali sia previsto un
corrispettivo non superiore a cinquanta euro, a meno che non vi sia stata la stipulazione contestuale di più contratti tra le medesime parti, di importo unitario inferiore alla predetta soglia, ma con corrispettivo globale di entità ad essa superiore.
Con tale ultima esclusione si intendono garantire le esigenze di speditezza nel caso di contratti di importo contenuto.