Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacitą tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacitą tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacitą tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonchč gli articoli 49 e 50 con esclusione del comma l, lettera a) .
5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacitą tecnico professionale ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attivitą di cui alla presente parte.]
1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacitą tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacitą tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacitą tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonchč gli articoli 49 e 50 con esclusione del comma l, lettera a) .
5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacitą tecnico professionale ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attivitą di cui alla presente parte.]