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Articolo 229 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 229 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 221;
c) la mancata applicazione, in virtł delle deroghe previste dagli articoli da 207 a 219, nonchč dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.
2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinchč, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonchč a chiunque ne abbia diritto.]

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