Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove gią presenti nella documentazione valida disponibile.]
1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove gią presenti nella documentazione valida disponibile.]