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Articolo 202 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Effetti della domanda

Dispositivo dell'art. 202 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.

Spiegazione dell'art. 202 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La domanda di ammissione al passivo, di cui al precedente art. 201 c.c.i., produce gli effetti (processuali e sostanziali) della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che continuano anche successivamente al decreto di chiusura ai sensi dell'articolo 235 c.c.i.ì
Gli effetti processuali e sostanziali della domanda presuppongono che la stessa sia completa dei suoi requisiti essenziali e non sia rinunciata; in quest'ultimo caso, gli effetti si producono sino alla rinuncia, mentre, nel primo, gli effetti non si producono.


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