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Articolo 203 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Progetto di stato passivo e udienza di discussione

Dispositivo dell'art. 203 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza(1).

3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

4. Il debitore può chiedere di essere sentito.

5. Delle operazioni si redige processo verbale.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 34, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Ratio Legis

Il curatore, prima di redigere il progetto di stato passivo, deve predisporre elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore in liquidazione giudiziale.

Spiegazione dell'art. 203 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il curatore deve predisporre gli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili in possesso del debitore sottoposto alla l.g., e procede, quindi, all'esame delle domande di ammissione e direstituzione, verificando se, alla luce delle prove offerte dal ricorrente e della documentazione in suo possesso, la pretesa azionata sussista effettivamente, se sia opponibile alla massa creditoria e se esistano fatti impeditivi, modificativi o estintivi che ne precludano, in tutto o in parte, il riconoscimento.

Il curatore, all'esito dell'esame delle domande, predispone il progetto di stato passivo, nel quale, per ogni domanda, solleva le eccezioni e formula le sue conclusioni, in termini di accoglimento o di rigetto della domanda e di declaratoria d'inammissibilità della stessa; il curatore può eccepire anche l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione.

Il comma 2° c.c.i. dispone che il curatore, dopo aver redatto il progetto di stato passivo, lo deposita nella cancelleria del tribunale, corredato dalle relative domande, almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata ai fini dell'esame dello stato passivo e, nel medesimo termine, lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo; i creditori e i titolari di diritti sui beni, oltre al debitore, possono esaminare il progetto di stato passivo e presentare al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi, fino a 5 giorni prima dell'udienza.

I creditori possono formulare osservazioni allo stato passivo predisposto dal curatore fino a 5 giorni prima dell'udienza.

Il giudice delegato, in udienza, anche in assenza delle parti decide sulla singola domanda, avendo riguardo alle eccezioni rilevabili d'ufficio e alle eccezioni sollevate dalle parti.

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