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Articolo 173 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Contratti preliminari

Dispositivo dell'art. 173 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.

2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775 bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nei termini e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. Con l'accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto(1).

3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario può contestare, con l'impugnazione di cui all'articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull'impugnazione ai sensi dell'articolo 207, comma 13(1).

4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonché delle ipoteche iscritte sull'immobile(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 173, comma 3; (con l'art. 32, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 173; (con l'art. 32, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 173, comma 4.

Spiegazione dell'art. 173 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. 173 c.c.i. regola le sorti del contratto preliminare di compravendita immobiliare nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale,

Il comma 1° riguarda le eventuali interferenze tra l'esercizio, da parte del curatore, del diritto potestativo di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita (se ancora pendente al momento dell'apertura della l.g.) e l'aspirazione del promissario acquirente che abbia trascritto la propria domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Mentre il primo si prefigge di recuperare alla massa la disponibilità del bene oggetto di contratto preliminare per alienarlo sul mercato a seguito di procedura competitiva, incassandone il prezzo, il secondo, mira a concludere il definitivo così da far salvi gli acconti – costituenti la parte maggiore del prezzo – ed acquistare l'immobile pagando solo il prezzo residuo.
Ciò premesso, il curatore si può sciogliere dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto, antecedentemente all'apertura della l.g., domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.

I commi 2° e 3° riprendono quanto era contenuto negli ultimi commi dell'art. 72 l.fall.
Quanto al contratto preliminare di compravendita immobiliare trascritto ex art. 2645-bis c.c., si prevede che lo scioglimento del curatore da tale rapporto contrattuale consente al promissario acquirente di far valere il proprio credito nel passivo, pur senza alcun diritto al risarcimento del danno, in via privilegiata ex art. 2775-bis c.c.
Il privilegio spetta purchè al momento dell'apertura della l.g. gli effetti della trascrizione del preliminare non siano già cessati.

Qualora l'immobile oggetto del preliminare trascritto sia un immobile abitativo, volto a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il 3° grado, o un immobile ad uso non abitativo volto a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, e sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati all'apertura della l.g., il preliminare non si scioglie. A tale fine, oltre alla mancata cessazione degli effetti della trascrizione, il promissario acquirente deve richiedere l'esecuzione del contratto nei termini e nei modi indicati per la presentazione di domande di accertamento dei diritti di terzi sui beni della procedura (rivendica ex art. 210 c.c.i.).

Quanto al subentro del curatore nel contratto preliminare, cui si riferisce l'ultima comma della presente disposizione, è previsto che il bene sia trasferito al promissario acquirente nello stato in cui si trova e che il giudice delegato, dopo la vendita dell'immobile e la riscossione del prezzo, ordini con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione così come delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Ciò è previsto per tutelar l'interesse del promissario acquirente ad acquistare un bene libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e di dirimere i contrasti giurisprudenziali in ordine alla natura della vendita effettuata dal curatore in adempimento del contratto preliminare.

Gli acconti che il promissario acquirente ha pagato prima dell'apertura della l.g. sono opponibili alla massa dei creditori per la metà dell'importo, così da garantire ai creditori l'acquisizione alla massa di almeno la residua metà del prezzo. Siffatta previsione è volta a bilanciare l'esigenza di tutela del promissario acquirente con la salvaguardia dell'interesse dei creditori che rischiano di perdere le garanzie del credito, senza ottenere l'adempimento (basti pensare all'ipotesi in cui il promissario acquirente abbia già pagato la maggior parte del prezzo prima dell'apertura della l.g. nonostante il curatore non abbia rinvenuto risorse sufficienti al pagamento del creditore ipotecario nel patrimonio del debitore).

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