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Articolo 136 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Responsabilitą del curatore

Dispositivo dell'art. 136 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.

3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 234, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni(1).

5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.

Note

(1) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 29, comma 4 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Ratio Legis

La norma prevede il criterio della diligenza professionale del curatore nello svolgimento delle proprie funzioni, e statuisce sulla sua responsabilità per gli eventuali inadempimenti sullo stesso incombenti e derivanti dalla legge o dal programma di liquidazione.

Spiegazione dell'art. 136 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo in esame riprende (con alcune modifiche) l'art. 38 l.fall. Il legislatore del codice della crisi ha eliso il riferimento, contenuto nel testo precedente, della diligenza richiesta dai doveri del proprio ufficio (generica diligenza), e dispone che il curatore debba adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza professionale, richiesta dalla natura dell'incarico (e quindi non generale, ma superiore a quella richiesta dal bonus pater familias). La norma aggiunge l'obbligo del curatore di tenere il libro giornale e ne disciplina le modalità; si ricordi che il libro giornale è un registro in cui sono annotate cronologicamente tutte le operazioni che hanno una conseguenza finanziaria per la procedura, secondo un criterio per cassa.

I doveri posti in capo al curatore sono quelli derivanti dalla legge, nonché dal programma di liquidazione approvato, che costituisce un atto di pianificazione dell'attività liquidatoria e costituisce fonte di doveri nello svolgimento dell'incarico di curatore.

Secondo la tesi attualmente maggioritaria, la responsabilità del curatore ha natura contrattuale, secondo una prospettiva che riconduce a questa forma di responsabilità la maggior parte delle condotte contrarie a doveri nascenti dal contratto, ma anche fondate sul contatto sociale o sulla legge.

La riconduzione della responsabilità in commento ad una matrice contrattuale incide in primo luogo sull'onere della prova, posto che chi agisce facendo valere tale forma di responsabilità può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento non dovendo provare alcun fatto illecito, mentre spetta al convenuto dimostrare di aver correttamente adempiuto, nonché in tema di termine di prescrizione che è decennale nel caso di responsabilità da contratto e quinquennale nel caso di responsabilità extracontrattuale. In pendenza di fallimento l'unico soggetto legittimato a far valere questa forma di responsabilità è il nuovo curatore subentrato a quello negligente e sostituito o revocato.
Di conseguenza, quanto all'onere probatorio, chi agisce facendo valere la responsabilità del curatore può semplicemente allegare l'altrui inadempimento non dovendo provare alcun illecito, mentre è il convenuto che deve dimostrare di aver correttamente adempiuto; come specificato dalla norma, in pendenza di fallimento l'unico soggetto legittimato a far valere la responsabilità del curatore è il nuovo curatore subentrato a quello negligente.

Il curatore è tenuto a rendere il conto della propria gestione quando cessa dalle proprie funzioni; tale obbligo sussiste anche quando il curatore cessa dalle funzioni durante la procedura, oppure al termine dei giudizi e delle operazioni contemplate dall'art. 233 (chiusura della procedura, che deve ritenersi ricomprendere anche quella con giudizi pendenti).

Dopo la chiusura della liquidazione giudiziale l'azione di responsabilità potrà essere esercitata dal debitore o dai terzi, anche creditori, purché questi abbiano risentito di un danno direttamente collegato alla violazione dei doveri commessa dal curatore ormai cessato.

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