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Articolo 231 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Rendiconto del curatore

Dispositivo dell'art. 231 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.

2. Il giudice ordina il deposito del conto e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori(1).

3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.

4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Ratio Legis

Il dovere del curatore di predisporre il rendiconto dell'attività svolta è finalizzato ad ottenere l'approvazione dell'attività svolta da parte dei creditori, o per fare in modo che questi possano richiedere chiarimenti o formulare contestazioni.

Spiegazione dell'art. 231 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il rendiconto consiste in un consuntivo dell'attività svolta dal curatore, presentato ai creditori, quando risulta compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, o quando si ha cessazione delle funzioni.
Il rendiconto del curatore dev'essere non solo di cassa, ma anche di gestione, cioè deve riportare l'intera gestione ed amministrazione. Costituisce quindi un documento contabile. Le voci devono essere specificate analiticamente così da consentire un controllo sul risultato finale.

Il rendimento del conto, una volta redatto, viene presentato dal curatore al giudice delegato, allorquando è esaurita la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale.
Il g.d. può esercitare un controllo formale sul conto verificando che risponda alle finalità dell'istituto. Se non rileva nessuna irregolarità formale, ordina il deposito in cancelleria, e fissa l'udienza di discussione.
Dell'avvenuto deposito in cancelleria e della fissazione dell'udienza di approvazione il curatore dà comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, ai creditori che hanno proposto opposizione allo stato passivo, ai creditore in prededuzione non soddisfatti, inviando loro una copia del rendiconto, con l'avviso che essi possono presentare eventuali osservazioni e contestazione fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Il termine che deve intercorrere fra il deposito e l'udienza non può essere inferiore a 15 giorni.
All'udienza, qualora non sorgano contestazioni, il conto viene approvato dal giudice delegato con decreto. Nell'ipotesi, invece, in cui siano proposte osservazioni o contestazioni, il conto può comunque essere approvato se viene raggiunto un accordo (approvazione amichevole del rendiconto).


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