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Articolo 322 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Bancarotta fraudolenta

Dispositivo dell'art. 322 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:

  1. a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

Massime relative all'art. 322 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. pen. n. 16407/2025

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo concreto sicché, se non è necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio per i creditori), è pur sempre necessario che l'atto di depauperamento risulti idoneo ad esporre a pericolo il patrimonio della società, per cui la decisione di merito deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) indici di fraudolenza necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori, e dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale dato.

Cass. pen. n. 44742/2024

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per ascrivere la manomissione fraudolenta patrimoniale, occorre la prova che il cespite, non rinvenuto in sede di inventario, appartenga o sia appartenuto o sia stato nella disponibilità del fallito.

Cass. pen. n. 34811/2024

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'esistenza di bilanci depositati presso il Registro delle Imprese e di registri fiscali è sufficiente per ritenere che scritture e documenti contabili e fiscali siano stati tenuti e istituiti, omettendone in via definitiva la consegna agli organi della procedura fallimentare, da cui è derivata la impossibilità di ricostruire gli atti gestori, il movimento degli affari e il patrimonio della società fallita.

Cass. pen. n. 33365/2024

Non può ritenersi integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in caso di legittima distruzione ai soci di somme iscritte quali riserve da conferimento allocate a quota libera se da tale scelta non deriva un immediato ed irrimediabile depauperamento del patrimonio sociale con conseguente messa in pericolo degli interessi dei creditori.

Cass. pen. n. 23910/2024

In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all'operatività del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo (V, 5 aprile 2018, n. 34457) e che, dunque, i consigli di amministrazione delle società interessate abbiano deliberato il contenuto dell'accordo, definendone l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.

Cass. pen. n. 14421/2024

In presenza di prelievi di somme di denaro dai conti della società, perché possa parlarsi di bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre fornire la prova della destinazione della liquidità di pertinenza dell'impresa verso finalità diverse da quelle sociali, in tal caso soltanto potendo ritenersi sussistente sia il pregiudizio per gli interessi del ceto creditorio, al quale vengono sottratte le garanzie previste dalla legge, sia il pregiudizio più ampio all'interesse generale alla corretta gestione dell'iniziativa commerciale.

Cass. pen. n. 8921/2024

Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità della prima delle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ma occorre dimostrare il dolo specifico dell'amministratore ovvero occorre accertare che lo scopo dell'omessa tenuta fosse stato quello di recare pregiudizio ai creditori.

Cass. pen. n. 11968/2024

In tema di bancarotta fraudolenta documentale per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale, non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono.

Cass. pen. n. 11093/2023

La condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma (art. 322 CCII) può avere natura tanto materiale che ideologica, ma consiste comunque in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata; la condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generica" si realizza sempre, invece, con un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità alla tenuta della contabilità.

Cass. pen. n. 40446/2023

 In tema di bancarotta fraudolenta la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale "specifica" può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generica", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall'art. 216, comma 1, n. 2), L. Fall.  

Cass. pen. n. 33810/2023

In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen. (Rigetta in parte, CORTE APPELLO MESSINA, 07/03/2022)

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relative all'articolo 322 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

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R.L. chiede
venerdì 11/09/2026
“Salve. La seconda moglie di mio padre, anche sua unica socia in una SaS, nella quale io non sono entrata, avendo lei deciso di procedere da sola alla liquidazione della società stessa, decide di diventare lei stessa liquidatore, il tutto con un atto notarile nel mese di febbraio 2023. La Società aveva diversi creditori, tra cui l'Agenzia delle Entrate, me stessa e la stessa seconda moglie di mio padre, a questo punto diventata liquidatore della SaS.
Il 01.10.2025 la stessa, in qualità di liquidatore e senza porsi il problema dell'esistenza di altri creditori, si è attribuita con atto notarile un garage di proprietà della società, quale "datio in solutum", omettendo di dichiarare al notaio stesso la suddetta esistenza di altri creditori.
La domanda è se tale fatto può considerarsi reato e, se si, se trattasi di reato penale o no.”
Consulenza legale i 16/09/2026
La risposta al quesito è, dal punto di vista giuridico, estremamente complessa e, pertanto, cerchiamo di essere più semplici possibile nel riscontro.

Cominciamo col dire che nulla vieta al socio di un ente di divenirne il liquidatore.

Dal punto di vista giuridico e fattuale il liquidatore, come si può bene immaginare, ha il compito di “liquidare” ciò che resta della società per soddisfare il più possibile i creditori.

Ciò, però, non vuol di certo dire che il liquidatore sia libero di fare quello che gli pare per il semplice fatto che, tra i creditori, esistono delle “classi” che ne determinano l’ordine di soddisfacimento.
In via generale è possibile distinguere tra creditori privilegiati, che vanno soddisfatti sempre per primi, e creditori chirografari che vanno in coda a tutti gli altri.
Tra i creditori privilegiati per eccellenza c’è l’Agenzia delle Entrate.

Ora, nel momento in cui il liquidatore, contravvenendo a quanto detto, soddisfa per primo un creditore che andrebbe postergato agli altri, effettivamente commette un reato, ovvero quello di bancarotta fraudolenta preferenziale che è previsto e punito dal combinato disposto degli articoli 329 e 322 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Più in particolare, l’articolo 322 del Codice della crisi stabilisce, al comma 3, che “è punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”. Tale previsione si applica anche al liquidatore in virtù dell’estensione soggettiva dell’articolo 329 del medesimo codice.

Ciò, però, si badi bene, solo nell’ipotesi di società sottoposta a procedura fallimentare (liquidazione giudiziale, concordato etc.) e non ad una semplice liquidazione che, di per sé, è un modo di chiudere una società.

Nel caso di specie, dunque, la condotta costituente reato c’è perché, in effetti, il liquidatore ha disposto un pagamento allo scopo di favorire un solo creditore, ovvero sé stessa, e contravvenendo all’ordine delle classi creditorie. Manca, però, il fallimento vero e proprio, che può aversi solo se uno dei creditori, nelle more della liquidazione, fa istanza di fallimento (che ora si chiama liquidazione giudiziale) così dando vita alla procedura fallimentare vera e propria, che è il presupposto del reato fallimentare sopra richiamato.