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Articolo 119 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Risoluzione del concordato

Dispositivo dell'art. 119 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.

3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 119 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua i presupposti affinché possa essere pronunciata la risoluzione del concordato preventivo omologato. La risoluzione, così come l'annullamento (art. 120), se pronunciata determina la caducazione retroattiva degli effetti derivanti dall'omologazione del concordato preventivo.

Ciò comporta che vengano meno gli effetti esdebitatori prodottisi nei confronti dei creditori, pur rimanendo validi ed efficaci:
  1. i pagamenti effettuati in corso di procedura nel rispetto della par condicio creditorum ed in conformità al piano ed alla proposta (in una successiva procedura di liquidazione giudiziale, dunque, tali atti non sono soggetti a revocatoria)
  2. gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (si pensi alle vendite)
Sul piano processuale, poi, la risoluzione autorizza il Tribunale a disporre contestualmente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, laddove ricorrano i relativi presupposti soggettivi ed oggettivi. La pronuncia di risoluzione integra però una condizione di procedibilità della liquidazione giudiziale: non è stata dunque accolta la tesi per cui il Tribunale possa dichiarare aperta la procedura liquidatoria omisso medio (SS.UU. 4696/2022), senza passare per la preventiva risoluzione del concordato, che rimane dunque rimedio necessario per chiunque voglia demolire gli effetti del concordato omologato. Può invece procedersi all'apertura della liquidazione nel caso in cui l'insolvenza del debitore dipenda da debiti contratti in epoca seguente alla presentazione della domanda concordataria.

Il presupposto della risoluzione, a differenza dell'annullamento, consiste nell'inadempimento o nell'inesatto adempimento del piano e della proposta da parte il debitore, purché non si tratti di inadempimento di scarsa importanza.

Tra i legittimati attivi, la norma ora ricomprende non solo i creditori, come previsto inizialmente nella Legge Fallimentare, ma anche il commissario giudiziale, il quale può instare per la risoluzione nel solo caso in cui ne abbiano fatto richiesta taluni creditori. Il ricorso può essere presentato al Tribunale entro il termine ultimo di un anno dall'ultimo atto di esecuzione del piano e della proposta.

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