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Articolo 118 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Modificazioni del piano

Dispositivo dell'art. 118 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1.

2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.

3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 26, comma 7 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

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