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Articolo 91 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Offerte concorrenti

Dispositivo dell'art. 91 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda(1).

2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.

3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.

5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.

6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.

8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.

10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.

11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, comma 5, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 91 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina l'istituto delle offerte concorrenti, anch'esso volto a valorizzare e potenziare la competitività all'interno della procedura di concordato preventivo, quale fattore capace di accrescere le prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio.

La disposizione, nello specifico, trova applicazione nei casi in cui:
- dal piano risulti un'offerta irrevocabile di acquisto/affitto, da parte di un terzo, dell'azienda, di un suo ramo o di beni specificamente individuati;
- prima dell'apertura della procedura, risulti che il debitore abbia concluso un contratto volto al trasferimento, sebbene non immediato, dell'azienda, di un ramo d'azienda o di singoli beni (es: affitto ponte).

In questi casi, il Tribunale dispone che dell'offerta o del contratto in essere sia data pubblicità, al fine di sollecitare eventuali manifestazioni d'interesse da parte di soggetti terzi rispetto a quelli già individuati dal debitore. Qualora pervengano manifestazioni d'interesse, il giudice deve disporre l'apertura della procedura competitiva, individuando nel relativo decreto il termine per la presentazione delle offerte irrevocabili, i criteri di formulazione (tali da rendere le offerte comparabili), le garanzie che devono essere prestate, l'aumento minimo, le modalità secondo cui gli interessati possono accedere alle informazioni rilevanti, la data per l'esame delle offerte.
Se in sede di esame delle offerte emerge una pluralità di offerte migliorative, si dovrà procedere alla gara tra gli offerenti, da concludersi perentoriamente entro venti giorni dalla data in cui è fissata la votazione dei creditori sulla proposta concordataria.

In caso di aggiudicazione ad un soggetto diverso da quello originario, quest'ultimo dovrà ritenersi liberato nei confronti del debitore; al contrario, laddove non fossero presentate offerte migliorative, l'offerente originario rimarrà vincolato nei confronti del debitore.

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