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Articolo 89 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Riduzione o perdita del capitale della societą in crisi

Dispositivo dell'art. 89 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile(1).

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 21, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 89 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma è volta a coordinare la disciplina concorsuale con le ordinarie regole di diritto societario in punto di riduzione o perdita del capitale sociale, nell'ottica di agevolare il percorso di risanamento dell'impresa in crisi. In tal senso, si prevede che, a decorrere dal deposito della ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (o per l'applicazione delle misure protettive) e per tutta la durata della procedura, non debbano essere applicate le norme che:
1) in caso di perdita del capitale oltre il terzo, impongono all'assemblea di deliberare senza indugio la riduzione e il contestuale aumento del capitale sociale, oppure la trasformazione della società (c.d. regola "ricapitalizza o liquida")
2) in caso di mancato ripianamento delle perdite di capitale superiori al terzo, sanciscono lo scioglimento della società.
Prima dell'accesso alla procedura, invece, rimangono fermi in capo agli amministratori gli obblighi di gestione conservativa di cui all'art. 2486.


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