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Articolo 4 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Doveri delle parti

Dispositivo dell'art. 4 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza(2).

2. Il debitore ha il dovere di:

  1. a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;
  2. b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
  3. c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.

3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25 ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6(2).

Note

(1) Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 1;(con l'art. 2, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 4.

Spiegazione dell'art. 4 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma sancisce il principio per cui, tanto il debitore quanto i creditori, nel corso delle procedure disciplinate dal codice, debbano astenersi da comportamenti pregiudizievoli per le controparti, osservando il canone generale della buona fede e correttezza.
Dall'obbligo di buona fede, nello specifico, derivano per il debitore:
  1. L’obbligo di veridicità e trasparenza nei rapporti con i creditori e con gli organi delle procedure. L’obbligo di trasparenza, peraltro, è dovuto dal debitore anche nei confronti dei lavoratori, ai sensi di quanto prescritto al quinto comma;
  2. L’obbligo di puntualità/tempestività nell’attivazione della procedura e nella sua gestione;
  3. L’obbligo di salvaguardare l’interesse prioritario dei creditori in corso di procedura, che si sostanzia nel dovere di gestire il patrimonio o l’impresa nella prospettiva del soddisfacimento dei creditori
Per i creditori, invece, il dovere di comportarsi secondo buona fede si traduce nell’:
  1. Obbligo di leale collaborazione con il debitore e con gli organi della procedura;
  2. Obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore e sulle iniziative da questi promosse

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