Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Capo III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Della condizione nel contratto

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
618 Il codice civile del 1865 cumulava erroneamente la disciplina della condizione propria e della c.d. condizione risolutiva tacita. Quest'ultima non è invece una condizione, soprattutto perchè opera per volontà dell'interessato, manifestata successivamente alla conclusione del contratto (il creditore può non valersi degli effetti risolutivi), mentre la condizione vera e propria agisce ope legis in virtù di una volontà originariamente espressa dalla parti; la c.d. condizione risolutiva è poi una sanzione per il caso di inadempimento, mentre la condizione propria è un'autolimitazione della volontà contrattuale. Si è ricondotta a maggiore esattezza anche la determinazione del concetto di condizione sospensiva. Questa, per l'articolo 1157 cod. civ. del 1865 subordina la sussistenza del contratto a un avvenimento futuro e incerto; vero è invece che la condizione sospensiva integra il riferimento ad un evento futuro e incerto dal cui avverarsi dipende l'efficacia del contratto. La condizione in parola infatti non è un elemento che concorre a dare al contratto vita giuridica, ma ne è un elemento accidentale; il contratto dunque esiste giuridicamente anche prima che l'evento condizionante si sia avverato. Tale effetto e quello della condizione risolutiva sono registrati nella nozione sintetica che della condizione si dà con l'art. 1353 del c.c. e in modo che dovevano considerarsi una ripetizione le enunciative separate fatte negli articoli 1158 e 1164 del codice abrogato. E' opera della dottrina la determinazione dei caratteri della condizione casuale, potestativa e mista; da ciò la soppressione dell'art. 1159 cod. civ. del 1865.