Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 17230/2022
In tema di usucapione di bene immobile, il titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento non è di per sé opponibile nei confronti della massa, ma può rilevare ai fini della prova della data di inizio del possesso "ad usucapionem", quale situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inopponibili alla massa fallimentare gli accordi di separazione consensuale che prevedevano l'acquisto della casa coniugale in favore della moglie del soggetto poi fallito, attribuendo tuttavia agli stessi il valore di prova presuntiva del momento iniziale del possesso "ad usucapionem").Cass. civ. n. 19501/2015
L'art. 1143 c.c., secondo cui, quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirato alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso, di talché esso non trova applicazione per l'usucapione ventennale, atteso che, in relazione a questo istituto, la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e quindi valido) alcuna necessità d'invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. (Cassa con rinvio, App. Roma, 11/06/2009).Cass. civ. n. 1899/2011
La norma dell'art. 1143 cod. civ., secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirata alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso. Deve, pertanto, escludersi che tale norma sia dettata per l'usucapione ventennale, perchè in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e quindi valido) alcuna necessità d'invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. (Rigetta, App. Roma, 9/06/2004).Cass. civ. n. 3504/1977
La norma dell'art. 1143 c.c., secondo cui, quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, non è dettata per l'usucapione, in relazione alla quale non avrebbe alcun significato, in quanto il possessore, munito di un titolo concretamente idoneo, e quindi valido, non ha alcuna necessità di invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. La suddetta norma, è, invece, ispirata alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base a un titolo comporta anche l'acquisto del possesso, onde il necessario presupposto della sua applicazione deve essere rinvenuto nella circostanza che il bene oggetto del possesso sia identico o, comunque, compreso, nel bene menzionato dal titolo.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!