(massima n. 1)
La norma dell'art. 1143 cod. civ., secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, č ispirata alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietā o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso. Deve, pertanto, escludersi che tale norma sia dettata per l'usucapione ventennale, perchč in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo (e quindi valido) alcuna necessitā d'invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. (Rigetta, App. Roma, 9/06/2004).