L'obbligo del pagamento del canone [2763] grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la comunione [1295](1).
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione(2).
Note
Ciò perché il concedente può accordarsi in ordine alle modalità di adempimento del canone come ritiene più opportuno, senza subirle a causa di eventi successivi.