Funzione, estensione e presupposti dei vincoli fondiari per scopi idro-geologici e affini
Tale norma formula, sistemandoli organicamente, i principi che stanno a base del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, modificato dal R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23. Qui sono contenute soltanto le formulazioni di principio, che si ricavano dagli art. 1, 7, 8, 9 e 17 del predetto R. D. 30 dicembre 1923, che resta tuttavia in vigore, perché, per quanto riguarda la disciplina normativa, l'art. 866 non fa che rinviare alle leggi speciali.
Circa il contenuto della norma, si deve tener presente anzitutto che essa si applica alle situazioni che si vengono a creare al di fuori dell'ambito della bonifica: nei casi, cioè, di terreni che non si trovano compresi in un piano di bonifica, poiché, nel caso opposto, la bonifica per il suo carattere di integralità risulta assorbente. In sostanza, l'art. 866 prevede le varie limitazioni che l'autorità amministrativa, a norma della legge speciale, può imporre sui terreni di proprietà privata per scopi idrogeologici o per altre finalità affini rientranti sempre nella sfera del pubblico interesse. In relazione alle varie finalità tipiche mutano le limitazioni, sia nei loro presupposti., sia nel loro contenuto, sia nella loro natura.
Seguendo la norma generale ora codificata, si può brevemente delineare il seguente schema:
1) Vincolo idrogeologico. Concerne i « terreni di qualsiasi natura e destinazione ». Si legittima con riferimento al « fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilita o turbare il regime delle acque ». Le limitazioni concernenti i terreni vincolati per scopi idrogeologici, indicate sommariamente nel secondo comma dell'art. 866, sono specificate dagli art. 7, 8 e 9 del R. D. L. 30 dicembre 1923.
2)Vincolo protettivo. Concerne i boschi a) che per la loro speciale ubicazione « difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti »; b) «quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali ». Il contenuto del vincolo sarà determinato nei limiti e con le formule stabilite dagli art. 17 e segg. del R.D.L. 30 dicembre 1923.
3)Vincolo per difesa militare. L'art. 866 non ne fa menzione, ma nel vincolo in oggetto circa i limiti e il contenuto si applicano le medesime disposizioni di cui al vincolo b), e viene menzionato espressamente dall'art. 17, al. 20, del R.D.L. 30 dicembre 1923. Esso concerne « i boschi dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare ».
Poichè l'art. 866 ha regolato, per quanto attiene l'ambito e i presupposti dei vincoli dei quali si tratta, l'intera materia, può sorgere i1 dubbio che il citato comma 2 dell'art. 17 R.D. 30 dicembre 1923 sia da ritenersi abrogato. Ma l'interesse che tale disposizione mira a garantire è così vitale per lo Stato che una abrogazione della disposizione in parola apparirebbe strana ed inopportuna.
Piuttosto il legislatore, in questa sede, avrebbe potuto cogliere l'occasione per dare alla disposizione dell'art. 17, comma 2, R.D.L. 30 dicembre 1923 maggiore autonomia, sopprimendo la parola « anche », e legittimando l'imposizione del vincolo in base alle ragioni di difesa militare che di per sè devono ritenersi un sufficiente sostegno della disposizione limitatrice. Infatti, se il vincolo è giustificato da altre ragioni, che non possono essere se non quelle indicate nei numeri 1) e 2), il concorso delle ragioni attinenti alla difesa militare è del tutto superfluo. D'altra parte è strano che l'interesse connesso alla difesa militare, che reclama per se una tutela autonoma, debba attuarsi soltanto di riflesso, quando esistono le condizioni per la realizzazione di un altro interesse, e questo effettivamente sia realizzato. In tal modo, sostanzialmente, la tutela dell'interesse connesso alla difesa militate, attuata in apparenza, è insussistente nella realtà sostanziale.