(massima n. 1)
I vincoli per scopi idrogeologici, ai quali possono essere sottoposti i terreni che possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilitā o turbare il regime delle acque (art. 1 R.D.L. n. 1267 del 1923), costituiscono vere e proprie limitazioni della proprietā nell'interesse pubblico, in quanto le relative norme attribuiscono agli organi della P.A. competenti in materia di agricoltura e foreste poteri discrezionali incidenti sul libero esercizio del diritto di proprietā, limitandolo in vario modo. Ne deriva che il diritto del privato, sottoposto all'indicato potere discrezionale, sia nel momento dell'imposizione del vincolo che in quello successivo della gestione del bene, degrada ad interesse legittimo e non č tutelabile (neanche sotto il profilo risarcitorio) dinanzi all'autoritā giudiziaria ordinaria.