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Articolo 831 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

Dispositivo dell'art. 831 Codice Civile

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano (1).

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano (2).

Note

(1) Vedasi i commi 1 e 3 dell' art. 5 della l. 1985, n. 121: «Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali».
(2) Le chiese cattoliche, pur di proprietà di enti ecclesiastici, sottostanno alle regole privatistiche, possono, cioè, essere sia vendute che usucapite. Se non sconsacrate non possono, peraltro, essere sottratte alla loro propria finalità di edifici di culto. A tale scopo è necessario uno specifico atto da parte dell'autorità ecclesiastica, in conformità al diritto canonico.

Brocardi

Deputatio ad cultum
Quod divini iuris est, id nullius in bonis est

Spiegazione dell'art. 831 Codice Civile

Il regime dei beni degli enti ecclesiastici: regola generale

Il regime dei beni degli enti ecclesiastici risulta da un complesso di testi legislativi emanati in tempi diversi e spesso ispirati a tendenze politiche diverse nei riguardi degli istituti della chiesa cattolica. Le parti di questa legislazione, che erano in contrasto con i principi di collaborazione instaurati col Concordato del 1929, sono state abrogate con le leggi ema­nate per l'attuazione del medesimo: la legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale il Concordato fu tradotto in legge interna dello Stato, e quella della stessa data, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili degli enti destinati a fine di culto, nonché il regolamento per l'esecuzione di quest'ultima, approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2262, e modificato con R. D. 26 settembre 1935, n. 2032.

L'art. 831 c.c., disponendo che i beni degli enti ecclesiastici sono regolati dal presente codice se non sia diversamente disposto dalle leggi speciali contiene due fondamentali principi:
a) i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili, ossia alle leggi dello Stato. Questo principio, già espresso in modo esplicito nell'art. 434 del vecchio codice, è oggi implicito nel presente art. 831. Indipendentemente dalla disciplina che questi beni ricevono nell'ordinamento canonico, per quanto riguarda l'ordinamento italiano e i rapporti giuridici che le autorità dello Stato devono riconoscere ed attuare, i beni stessi sono soggetti esclusivamente alle leggi stabilite dallo Stato. Ciò non esclude che queste leggi, per alcuni rapporti (p. es. l'amministrazione dei beni: art. 30 del Concordato), riconoscano efficacia al diritto canonico: ciò perché, anche in questi casi, è sempre la volontà dello Stato che determina la disciplina giuridica di cui si tratta.

b) la disciplina che i detti beni ricevono nell'ordinamento dello Stato è quella della proprietà privata, in quanto risulta principalmente dalle regole del codice civile e dalle leggi speciali che modificano tali regole in considerazione di questa particolare categoria di beni. Quali siano queste leggi abbiamo già detto sopra. In tal modo, il principio che l'art. 831 stabilisce per quanto riguarda i beni degli enti ecclesiastici risulta conforme a quello che il precedente art. 830 del c.c. stabilisce riguardo ai beni degli enti pubblici non territoriali.


Regola particolare per gli edifici destinati all'esercizio del culto

Il capoverso dell'articolo in esame si riferisce ad una categoria particolare di beni ecclesiastici: gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto. I lunghi dissensi cui aveva dato luogo, sotto la passata legislazione, la determinazione della condizione giuridica di questi beni giustificano questa esplicita disposizione del nuovo codice. Il legislatore ha dovuto prendere posizione fra le tante opinioni manifestate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma la soluzione accolta sembra quella più rispondente ai principi generali del nostro diritto, soprattutto al sistema concordatario oggi vigente.

La questione fondamentale concerneva l’alienabilità e la commerciabilità delle chiese. A parte coloro che sostenevano che tale questione si dovesse risolvere in base al diritto canonico, già vigente in Italia in forza delle leggi degli antichi stati e conservato in vigore dall'art. 48 delle disp. trans. del codice del 1865, la maggior parte della dottrina, opponendosi a questa tesi, sosteneva che si dovevano applicare esclusivamente i principi del diritto civile italiano. In base a questi ultimi, alcuni autori giungevano a considerare le chiese come oggetto del comune diritto privato di proprietà, e quindi pienamente alienabili e commerciabili; mentre altri sostenevano invece il loro carattere demaniale e, quindi, la loro inalienabilità. Quest'ultima tesi era una diretta conseguenza della teoria che considerava demaniali tutti i beni di uso pubblico. Si è già detto che tale teoria, anche vigente il vecchio codice, non poteva essere accolta; inoltre, rispetto alle chiese, la demanialità veniva esclusa dalla qualità dei soggetti cui esse appartengono: soggetti della proprietà demaniale non possono essere che gli enti territoriali e tali non sono certamente gli enti ecclesiastici.

Giustamente perciò il codice non ha incluso le chiese fra i beni demaniali, nè fra quelli ad essi equiparati: come vale per i beni degli enti ecclesiastici, così anche le chiese sono soggette alle regole della pro­prietà privata, salvo la particolare limitazione stabilita nel capoverso in esame. Questa limitazione consiste nel divieto che le chiese siano sottratte alla loro destinazione, cioè all'uso del culto, per effetto di alienazione e che la destinazione stessa non possa cessare se non in conformità delle leggi particolari sulla materia. Questa limitazione è analoga a quella stabilita per i beni indisponibili dello Stato e degli altri enti pubblici dal precedente art. 828 del c.c.. Le chiese non sono inalienabili, ma possono essere trasferite, non solo da uno ad un altro ente ecclesiastico, ma anche a persone giuridiche laiche e a privati, purché conservino la loro destinazione; quando questa sia cessata in modo conforme alle leggi, possono essere alienate senza alcuna limitazione.

Questo principio ha il pregio di essere conforme al sistema del diritto canonico, il quale, a differenza del diritto romano, non considera le cose sacre come fuori commercio, ma si limita a vietare qualunque alienazione che importi disconoscimento del loro .carattere sacro e cambiamento della loro destinazione (can. 1537 e 1539). Una differenza fra il diritto italiano e il diritto canonico riguarda l’ usucapione: mentre per il diritto canonico questa è assolutamente esclusa a favore di soggetti diversi dagli enti ecclesiastici (can. 1510), ciò non può dirsi per il diritto italiano: infatti, analogamente a quanto abbiamo visto riguardo ai beni indisponibili dello Stato, così per gli edifici di culto si deve ritenere che la speciale limitazione della destinazione non valga ad escluderne la possibilità dell'usucapione a favore di qualunque persona che abbia posseduto per il tempo prescritto.

Le leggi speciali, cui il capoverso rinvia per quanto riguarda la regolarità della cessazione, sono quella per l'esecuzione del concordato e quella sugli enti ecclesiastici, già citate. Particolare importanza presentano, nel concordato, gli artt. 9 e 10: il primo esclude che gli edifici di culto possano di regola essere oggetto di occupazione o requisizione e ammette che ciò possa avvenire soltanto per grave necessità e a condizione che siano presi preventivi accordi con l' autorità ecclesiastica; il secondo esclude che per qualsiasi causa possa procedersi alla demolizione dei detti edifici, se non previo accordo con la detta autorità. Sembra che in tali disposizioni sia riconosciuta all'autorità ecclesiastica la competenza esclusiva per far cessare, con la sconsacrazione, il carattere sacro e quindi la destinazione degli edifici in esame.

Le citate disposizioni sono importanti anche per decidere la questione, più volte dibattuta, se le chiese possono essere oggetto di esecuzione forzata: se l'art. 9 esclude come regola l'espropriazione per pubblica utilità, a maggior ragione, e senza eccezioni, deve ritenersi esclusa l'espropriazione al semplice scopo di esecuzione di sentenze o, in genere, di realizzazione di crediti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

401 La disciplina dei beni con riferimento alle persone a cui appartengono si completa con la disposizione del primo comma dell'art. 831 del c.c., che assoggetta alle regole del codice civile i beni degli enti ecclesiastici, richiamando per altro le disposizioni delle leggi speciali che li riguardano. Sono in proposito da ricordare le norme dell'art. 30 del concordato tra la Santa Sede e l'Italia e degli articoli 12 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 848, contenente disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni dei patrimoni civili destinati a fini di culto. Il codice del 1865 taceva rispetto agli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, i quali possono appartenere a soggetti diversi, ecclesiastici e laici. L'art. 831, secondo comma, stabilisce che le chiese non possono essere sottratte alla loro destinazione per effetto di alienazione, finché la destinazione stessa non sia cessata secondo le leggi in materia. Non si tratta pertanto di una incommerciabilità in senso pieno: l'alienazione è possibile, ma v'è un vincolo costituito dalia destinazione, che soltanto l'autorità competente può far cessare,

Massime relative all'art. 831 Codice Civile

Cass. civ. n. 4836/2021

Qualora sia in discussione la legittimitā da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso "iure privatorum" di beni soggetti, ex art. 831 c.c. alle norme del codice civile - in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietā, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 c.c. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertā religiosa e delle connesse alte finalitā che la norma concordataria di cui all'art. 2 della l. n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietā e quello alla salute. (Nella specie, č stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall'art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle campane di una chiesa). (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/09/2015).

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