Cass. civ. n. 18831/2019
In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un "trust inter vivos" con effetti "post mortem" per la divisione dei beni in esso conferiti, l'azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l'azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all'art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall'art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 14682/2014
In tema di divisione ereditaria, l'azione di annullamento prevista dall'art. 761 cod. civ. è esperibile solo in caso di divisione negoziale, non anche nel caso di divisione giudiziale conclusa da provvedimento non ricollegabile all'accordo delle parti.
Cass. civ. n. 8077/1995
L'errore costituisce causa di annullamento della divisione solo quando ha prodotto l'omissione dalla massa di uno o più beni dell'eredità, quando il condividente ha subito la lesione oltre il quarto — ipotesi per le quali sono stati previsti gli specifici rimedi del supplemento di divisione e della rescissione per lesione (artt. 762 e 763 c.c.) — oppure quando cade sui presupposti della divisione stessa, quali la qualità di erede, la natura della successione, l'inesistenza della comunione. Pertanto, non è ammessa la generale azione di annullamento nel caso in cui l'errore cada sull'esistenza delle norme sull'accessione, la cui portata, in relazione all'atto di divisione posto in essere, venga ad incidere sulla determinazione dell'ammontare di una quota, attraverso l'inclusione o meno in essa di un bene (nella specie, le parti avevano acquistato un suolo di comunione, sul quale avevano costruito un fabbricato, procedendo, poi, alla divisione del fondo stesso in parti uguali, in modo che, in virtù del principio sull'accessione, ciascuna divenisse proprietaria della porzione di fabbricato costituita sulla parte di terreno assegnatagli con la divisione. Accertata l'esistenza di un precedente accordo circa l'attribuzione di un locale ad una delle parti, nonostante che lo stesso ricadesse nella verticale spettante all'altra, il giudice del merito aveva annullato l'atto di divisione per l'errore di diritto in cui erano incorse entrambe le parti, ritenendo che, se esse avessero conosciuto la portata del principio sull'accessione, sarebbero ricorsi ad altri mezzi giuridici per realizzare i loro intenti divisori. La S.C., in base al principio enunciato nella massima, ha cassato l'impugnata sentenza).
Cass. civ. n. 1529/1995
In tema di divisione ereditaria, l'errore riguardante le operazioni divisionali, cioè i beni da dividere, la loro essenza e il loro valore, non costituisce causa di annullamento della divisione, dovendo trovare piena applicazione, in tal caso, la norma speciale dell'art. 761 c.c. che annovera tra le possibili cause di annullamento soltanto la violenza ed il dolo. E infatti l'eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l'errore (non determinato da dolo) sull'essenza e sul valore dei beni da dividere trovano il lino specifico rimedio, rispettivamente, nell'art. 762 c.c., che ammette la possibilità di procedere ad un supplemento della divisione, e nel successivo art. 763 che, prevedendo l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, mostra di considerare rilevante l'errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione di detta entità.
Cass. civ. n. 1561/1975
La divisione della comunione ereditaria non è impugnabile per errore, quando questo sia caduto sulle operazioni divisionali, ma è bensì impugnabile quando l'errore sia caduto sui presupposti della divisione (e così sulla quota spettante in astratto agli eredi). Tuttavia lo scioglimento della comunione ereditaria attuato mediante transazione non è impugnabile per errore, ancorché questo sia caduto su un presupposto dello scioglimento stesso (quota spettante in astratto agli eredi), quando il presupposto stesso abbia formato oggetto dell'accordo transattivo. Ciò perché la transazione è impugnabile per errore quando questo sia caduto sui presupposti pacifici del negozio transattivo, ma non quando sia caduto su questioni che abbiano formato oggetto della transazione stessa.