Note
(1)
Al perimento si equipara la situazione in cui il bene, pur esistente, sia non suscettibile di valutazione economica.
(2)
Ove il bene sia stato distrutto per colpa di terzi, il coerede obbligato alla collazione deve conferire la somma ottenuta a titolo di risarcimento del danno (v. art. 2043 del c.c.).
Qualora sia coperto da assicurazione (v. 1882), l'indennità assicurativa che abbia percepito va ugualmente conferita.
In caso di distruzione parziale del bene donato, l'obbligo di collazione riguarda la parte residua del bene.
Qualora sia coperto da assicurazione (v. 1882), l'indennità assicurativa che abbia percepito va ugualmente conferita.
In caso di distruzione parziale del bene donato, l'obbligo di collazione riguarda la parte residua del bene.