(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
358 In correlazione alle modificazioni introdotte nell'istituto della rappresentazione, non ho riportato (
art. 740 del c.c.) il primo comma dell'art. 279 del progetto, che escludeva l'obbligo del discendente di conferire la cosa donata al suo ascendente nell'ipotesi — ora non più realizzabile se non quando sia istituito direttamente nel testamento — che egli succecia per ragione propria al donante. Nello stesso art. 740 ho voluto contemplare con apposita norma l'obbligo dei discendenti legittimi del figlio naturale di conferire la donazione fatta al loro genitore secondo il principio fissato nell'art. 738. Naturalmente tale obbligo sussiste se tali discendenti concorrono con figli legittimi del de cuius. Infatti nel concorso dei figli naturali tra di loro non è ammesso l'obbligo della collazione e quindi tale obbligo non può sussistere neppure nei confronti dei discendenti di un figlio naturale che concorrano con altri figli naturali del de cuius.